Premessa – Affinché una prestazione possa considerarsi di tipo occasionale nell’impresa di famiglia non bisogna superare il limite dei 90 giorni, frazionabili in 720 ore nel corso dell’anno solare. Mentre in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, non è rilevante la prevalenza, bensì l’abitualità e professionalità. Sono questi, in sostanza, i chiarimenti più importanti forniti dall’INPS (circolare n. 78/2013) e dal MLPS (lettera circolare n. 10478/2013) rivolti ai soci amministratori di Srl e ai collaboratori familiari delle imprese dell’artigiano, dell’agricoltura e del commercio. Ma vediamo più da vicino questi due aspetti.
Soci amministratori di Srl – L’Istituto previdenziale, con la circolare n. 78/2013, ha chiarito un aspetto spesso al centro di interpretazioni contrastanti, ossia individuare il regime contributivo da applicare ai soggetti che si trovano ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla Gestione separata INPS e altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti. A tal proposito, è stato chiarito che qualora un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi dell’abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. Per individuare se una prestazione sia abituale o meno, l’INPS detta sostanzialmente tre criteri:
- l’attività: nel senso che l’attività del socio, della quale bisogna valutare il carattere abituale, per l’iscrizione all’INPS, può essere non solo di organizzazione e direzione dell’impresa, ma anche esecutiva;
- la durata: la prestazione può ritenersi abituale anche per un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita;
- il perimetro: la qualifica di imprenditore può determinarsi anche per il compimento di un unico affare che abbia rilevanza economica e sia caratterizzato dalla complessità delle operazioni.
Collaboratori familiari - Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 10478/2013, specifica la nozione di occasionalità della prestazione dei collaboratori familiari nei diversi settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio. In particolare, la norma considera di tipo occasionale le prestazioni rese entro il limite quantitativo dei 90gg, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Ciò vuol dire che, nel caso di superamento di 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche se l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue. Inoltre, sono considerati di tipo occasionale i rapporti instaurati tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
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