Stop all’indennità di maternità nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività d’impresa e che non abbiano instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro autonomo. Infatti, i lavoratori autonomi, essendo dei soggetti passivi dell’obbligazione contributiva, subiscono le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 10/2015.
Il quesito – Il CNO del Consulenti dei Lavoro ha avanzato istanza di interpello per sapere se il c.d. “principio di automaticità delle prestazioni” possa essere riconosciuto anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell’imprenditore, con specifico riferimento all’erogazione dell’indennità di maternità.
Automaticità delle prestazioni – In via preliminare, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno chiarire che cosa s’intende per “principio di automaticità della prestazione” (art. 2114 c.c.). In particolare, tale principio garantisce l’erogazione delle prestazioni previdenziali in favore dei prestatori di lavoro anche laddove il datore non abbia versato i relativi contributi all'ente previdenziale a condizione che essi non si siano prescritti e che sussistano documenti e prove certe da cui si possa desumere il rapporto lavorativo.
Sul punto, il Ministero del Welfare ha precisato che il principio menzionato troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito riferimento normativo al “prestatore di lavoro”. Niente da fare, quindi, per i lavoratori autonomi tout court (es. liberi professionisti), i quali, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
Risposta MLPS – Detto quanto sopra, il “principio di automaticità della prestazione” non può trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato. Tale orientamento trova fondamenta anche in base alla sentenza n. 374/1997 della Corte Costituzionale, la quale stabilisce che l’automaticità delle prestazioni, “logico corollario della finalità di protezione sociale”, costituisce “una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi”.
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