Adempimento alle porte per i lavoratori autonomi che eccedono la quota di reddito minimale e i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dovranno versare il “
saldo 2015” e il primo “
acconto 2016”. Domani, infatti, è l’ultimo giorno utile per il pagamento dei suddetti contributi, i quali potranno comunque versarli
entro il 20 agosto 2016, scontando una maggiorazione, a titolo d’interesse dello 0,40%. Al riguardo, si precisa che la maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “
API” (artigiani) o “
CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure ancora con la causale “
DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
La proroga - Con il Comunicato Stampa del Mef N° 107 del 14.06.2016, è stata ufficializzata la proroga dei versamenti di UNICO 2016 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti interessati dagli studi di settore, ossia le persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore oppure i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.
Nuova scadenza – Ciò detto, gli artigiani e commercianti e liberi professionisti (gestione separata INPS) possono versare i contributi, senza maggiorazione - per il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 -
entro il 6 luglio 2016. Chi non rispetta la suddetta data potrà comunque corrispondere l’importo contributivo entro il 20 agosto 2016, versando una maggiorazione, a titolo d’interesse, dello 0,40%. Tale maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti iscritti alle Gestione Separata.
La rateizzazione – A tal proposito, si rammenta che le categorie di lavoratori in commento possono godere della rateizzazione dei versamenti contributivi alle seguenti condizioni:
- per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del Modello UNICO 2016;
- per i liberi professionisti, invece, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno d’imposta 2015 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2016. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel Modello Unico persone fisiche 2016.
Compensazione – Infine, si ricorda che è possibile avvalersi del meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS (www.inps.it), selezionando dall’opzione “Elenco di tutti i servizi” l’applicazione “
Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; poi, dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare: “Domande telematizzate” -> “Compensazione contributiva” o “Rimborso”.
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del Modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del Modello UNICO 2016 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2016) che con altri tributi. La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0).