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Stop agli interessi sulla rateizzazione degli oneri contributivi chiesti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separa INPS. Infatti, se la domanda di rateazione degli oneri contributivi viene presentata nel corso del corrente anno, l’INPS non applicherà alcun interesse al richiedente. Ciò in conseguenza del fatto che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2015 è negativo ed è pari a -0,1%.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 29 di ieri.
Ricongiunzione contributiva – La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Pagamento dell’onere contributivo - L’art. 2, comma 3, della Legge 05 marzo 1990 n. 45 stabilisce che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
A tal fine, l’INPS emana ogni anno un’apposita circolare nella quale vengono fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (per le domande presentate nel corso dell’anno 2015 si veda la circolare n.68 del 02/04/2015).
Ora, considerato che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2015 è risultato negativo, non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.