Premessa - L’avvicinarsi della fine dell’anno solare segna, in genere, il momento in cui, per i datori di lavoro, occorre effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Pertanto, alla luce di talune normative particolari è necessario: pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997); applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.
I termini – I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2011” (scadenza 16/1/2012), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2012” (scadenza 16/2/2012).
Elementi variabili di retribuzione – L’Istituto previdenziale stabilisce che qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
Il massimale - Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile dei soggetti iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo (obbligatoria a decorrere dal 1° Gennaio 2012, a i sensi del D.L. 201/2011). Tale massimale, per l’anno 2011, è pari a € 93.622,00 è deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Contributi aggiuntivo IVS – Per i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è previsto un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67. Per l'anno 2011, tale limite è risultato pari a € 43.042,00 annui, corrispondenti a € 3.587,00 mensili.
Conguagli per versamenti di quote di TFR - Ai sensi dell’articolo 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 è stato chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Quanto alle modalità operative, la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.
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