L’azienda che presenta domanda di esodo – a prescindere dalla data di presentazione della domanda per la procedura di esodo (ante o post 1° maggio 2015) – la posizione contributiva della gestione privata dell’azienda esodante, dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ai sensi dell’ex art. 4 della L. n. 92/2012, continuerà a essere caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente, il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della Legge n. 92/2012”. Analogamente per i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici deve essere utilizzata la specifica posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo aperta nell’ambito della gestione pubblica.
Attenzione. Per le procedure di esodo, la contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Infatti, la quantificazione della contribuzione correlata avviene in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in materia di ASpI, che ora è stato sostituito dalla NASpI, a norma del D.Lgs. n. 22/2015.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 5804/2015 fornendo altresì utili chiarimenti in merito alla misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, a seguito dell’introduzione del nuovo ammortizzatore sociale (NASpI) al posto dell’ormai vecchia NASpI.
L’esodo - In particolare, stiamo parlando della possibilità concessa dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter, della L. n. 92/2012), nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In tale contesto, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Nella prestazione sono inclusi anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
Quanto al pagamento dell’indennità di prepensionamento, esso viene corrisposto per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. La prestazione, inoltre, è erogata su richiesta del datore di lavoro e viene determinata direttamente dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) la quale è tenuta ad erogarla.
Gestione ex Enpals – Ai fini UniEmens, i datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, dovranno valorizzare il valore “V” all’interno dell’elemento “Qualifica1”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento “Qualifica2”, ed anche il “TipoLavoratore” mentre, continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento “Qualifica3”.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento “Dati Retributivi”, dovrà essere valorizzato l’elemento “Imponibile”, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento “Contributo” in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.
Gestione ex Inpdap – Con riferimento invece ai lavoratori iscritti alla Gestione pubbliche ex Inpdap, i datori di lavoro dovranno valorizzare - per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento “InquadramentoLavPA” - l’elemento “TipoImpiego” con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012” e gli elementi “contratto” e “qualifica” con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. Inoltre, l’elemento “TipoServizio” da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 81 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 - Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Da notare che all’interno dell’elemento “GestPensionistica” non devono essere valorizzati gli elementi “StipendioTabellare” e “RetribIndivAnzianita”. L’elemento “Imponibile” deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento “Contributo” con l’importo della contribuzione da versare.
L’INPS, infine, rammenta che la posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo deve essere utilizzata esclusivamente per denunciare la contribuzione correlata.