17 novembre 2011

BCE. Aggiornato il TUR all’1,25%

A decorrere dal 9 novembre scorso, l’interesse di riferimento e di dilazione è stato fissato nella misura del 7,25%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito della decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, del giorno 3 novembre 2011, il quale ha fissato la variazione del tasso di riferimento all’1,25% a decorrere dallo scorso 9 novembre 2011, l’ENPALS detta le disposizioni in ordine agli effetti della predetta decisione con specifico riguardo alla nuova misura dell’interesse di differimento e di dilazione, nonché delle sanzioni civili. Il suddetto tasso dovrà, appunto, essere utilizzato per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, al fine della regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria. Lo comunica l’ENPALS con la circolare n. 12 del 7 novembre 2011.

L’interesse di differimento e di dilazione – In virtù di quanto detto in premessa, a far data dal giorno 9 novembre 2011, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e gli accessori di legge è fissato nella misura del 7,25% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, c. 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella L. n. 402/96).

Le sanzioni civili – La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori implica l’adeguamento anche dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili. Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 388/2000, la misura delle sanzioni civili:

- è pari al 6,75% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,25%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa. A tal proposito, si rammenta che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato del 5,0243% in ragione annua;
- è pari al 6,75% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,25%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente. Anche in tal caso, si ricorda che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro 12 mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa. Si rammenta che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato al 5,0243% in ragione annua.
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