19 giugno 2015

Benefici amianto. Domande al rush finale

Il 30 giugno 2015 scade il termine entro il quale i lavoratori esposti all’amianto possono inviare le domande “AP98”

Autore: Redazione Fiscal focus
Non rimane ancora molto tempo ai lavoratori esposti all’amianto che intendono accedere ai benefici previdenziali previsti dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 115 della L. n. 190/2014). Infatti entro il 30 giugno 2015, termine originariamente previsto per il 30 gennaio 2015, occorre presentare all’INPS il modello di domanda “AP98 - Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto”, disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it) nell’area “Assicurato/Pensionato” della sezione “Moduli”.
Pertanto, entro tale termine gli assicurati all’Ago (gestita dall’INPS) e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (gestita dall’INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione.

Importo del beneficio – Il beneficio, nel dettaglio, consiste nel moltiplicare il periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

Ambito soggettivo
– Possono accedere ai benefici in commento:
• gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL;
• i dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa;
• i soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
• i soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.

Restano invece esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.

La proroga
- La proroga, in particolare, deriva dall’art. 10, co. 12-vicies bis del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. n. 11/2015, che ha modificato il termine per la presentazione delle domande contenuto nell’ultima Legge di Stabilità (art. 1, co. 115 della L. n. 190/2014). Infatti, il predetto comma 12-vicies bis ha disposto che “All'articolo 1, comma 115, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ‘31 gennaio’ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”.
Per accedere alla domanda, il richiedente dovrà utilizzare il modello “AP98 - Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto” (sotto riportato), disponibile nell’area “Assicurato/Pensionato” della sezione “Moduli”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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