24 ore di tempo in più per poter richiedere i benefici concessi dalla recente Legge di Stabilità ai lavoratori esposti all’amianto. Infatti, l’INPS con il Messaggio n. 781/2016 (errata corrige) ha sostituito le parole “29 febbraio 2016” - del precedente Messaggio n. 587/2016 – con le parole “1° marzo 2016”.
Si ricorda che al fine di poter gestire le domande che nel frattempo perverranno agli uffici INPS, è necessario attendere l’apposito Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) previsto dalla predetta legge. In questa prima fase, dunque, l’Istituto previdenziale ha istituito in WebDom il nuovo prodotto “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto Legge 208/2015” e aggiornato il portale per prepararsi alla ricezione delle istanze.
Benefici amianto - La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 277 ha stabilito che ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.
Il beneficio, nel dettaglio, consiste nel moltiplicare il periodo di esposizione all’amianto superiore a 10 anni per il coefficiente 1,5 ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche.
A tal fine, è necessario presentare domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016. Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo e il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.
La normativa, inoltre, prevede che sarà un Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia), da emanare sempre entro la predetta data, a fissare le modalità di attuazione del beneficio, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
Trasmissione telematica– All’interno della procedura telematica per l’inoltro della domanda, il cittadino (o il Patronato incaricato) dovrà obbligatoriamente compilare tre pannelli: “Dati anagrafici”; “Scelta Prodotto” e “Dichiarazioni”. Con riferimento a quest’ultimo pannello, l’utente dovrà dichiarare quanto segue:
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