19 giugno 2014

Bonus 80 euro. Compensazione ad ampio raggio

Il bonus Irpef dopo la conversione in legge del D.L. n. 66/2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Decreto Irpef è legge, e con esso anche i famosi 80 euro in favore dei lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito medio basso (tra 8.000 e 26.000 euro). Come appreso nei giorni scorsi, manca la norma che estende il beneficio anche alle famiglie monoreddito con almeno due figli, che verrà inserita nella prossima Legge di Stabilità 2015. Ad essere modificato invece, è l’art. 1, c. 5 del D.L. Irpef che inserisce la possibilità di recuperare le somme erogate attraverso il meccanismo della compensazione esterna, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Inoltre, scompare anche il riferimento al periodo di paga vincolante per il recupero del somme anticipate. Ma vediamo ora nel dettaglio tutte le novità inserite in fase di conversione in legge.

Compensazione esterna –
Come appena accennato, il meccanismo di recupero del credito di imposta è la c.d. compensazione esterna, che consente ai contribuenti i quali si avvalgono del modello F24 di compensare i debiti e i crediti nei riguardi anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, ecc.). Quindi, è possibile compensare qualunque tributo, contributo, ecc. che si inserisce nel modello di versamento, fatte salve alcune specifiche esclusioni previste da disposizioni emanate nel tempo. Va sottolineato, inoltre, che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono ridurre direttamente le imposte e i contributi da versare.

Recupero senza ritenute –
Altro dubbio risolto riguarda la possibilità del sostituto di imposta di poter recuperare le somme anticipate anche in assenza di ritenute fiscali. Infatti, con la prima stesura, sembrava che, ove non avesse avuto ritenute disponibili per riprendersi le somme da erogare, il sostituto di imposta non potesse procedere al pagamento del bonus al lavoratore. Ipotesi, questa, che viene cancellata in sede di conversione in legge. Ora, quindi, la legge obbliga al sostituto di imposta di corrispondere automaticamente il bonus, a prescindere dalla presenza di ritenute da cui recuperare, per poter corrispondere il credito. È chiaro che se il sostituto di imposta presenta un modello F24 pari a zero per via della mancata presenza di ritenute fiscali, può utilizzare l’eventuale credito residuale nei mesi successivi.

Altre semplificazioni – Importanti semplificazioni si sono registrate anche per quanto riguarda i soggetti obbligati a riconoscere il credito. Infatti sono tenuti a erogare automaticamente il bonus tutti i sostituti di imposta e non più solamente quelli identificati dagli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/1973. Si rammenta, inoltre, che rientrano nel bonus 80 euro anche soggetti percettori di trattamenti previdenziali; in tali casi, spetta all’INPS pagare direttamente il credito in via automatica. Al contrario, se il trattamento previdenziale è anticipato dal datore di lavoro, sarà quest'ultimo a riconoscere il credito agli interessati.
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