6 agosto 2013

Bonus assunzione. Revocato per licenziamenti ingiustificati

In caso di licenziamenti per sospensione dell’attività, va revocato il credito d’imposta
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’azienda che sospende i lavori, con conseguente licenziamento dei dipendenti che aveva precedentemente assunto usufruendo di un bonus assunzione (nel caso di specie un credito d’imposta), decade dal diritto di percepire l’incentivo. La ragione di fondo sta nel fatto che il licenziamento rappresenta una libera scelta del datore di lavoro, mentre l’agevolazione poteva essere revocato solo per cause di forza maggiore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17431/2013.

Il caso – La vicenda riguarda un provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale era stato revocato il credito d'imposta fruito da un'impresa per l'assunzione di cinque nuovi dipendenti avvenuta nel 1998. Al riguardo, ricordiamo che il bonus assunzione è stato introdotto dall'art. 4 della L. n. 449/1997 e prevedeva un credito d'imposta per i nuovi assunti utilizzabile per la compensazione delle imposte dovute dalle imprese. In pratica, nei due anni successivi i neoassunti venivano licenziati (quattro nel 1999 e uno nel 2000) a causa della sospensione dei lavori inizialmente appaltati. Tale comportamento è stato impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale la quale accoglieva il gravame. L’ufficio a suo volta ricorreva al secondo grado di giudizio, dove la sentenza è stata integralmente riformata dai giudici regionali. Ritenevano, infatti, che la semplice chiusura dei cantieri non giustificasse il licenziamento degli operai assunti e che l'impresa non avesse dimostrato la crisi economica in cui versava. L’impresa ricorre per Cassazione.

La sentenza – I giudici della Suprema Corte danno torto all’impresa. Infatti, non sono stati rispettati i criteri del norma agevolativa che prevedevano la stabile occupazione, da mantenere costante per il triennio seguente; mentre la diminuzione del personale costituiva causa di decadenza del beneficio stesso. Pertanto, la chiusura del cantiere o la sospensione decisa dall'appaltante, non potevano costituire un valido motivo affinché permanesse il diritto al citato credito d'imposta. Neanche la circolare ministeriale n.219/E del 1998 è stata d’aiuto all’impresa, la quale affermava che non costituiva causa di revoca la riduzione del livello occupazionale per ragioni non imputabili né alla volontà del datore di lavoro né a quella del prestatore, visto che le circostanze indicate dal contribuente non integravano le ipotesi di causa di forza maggiore. Quindi il licenziamento è stato considerato come libera scelta dell’impresa.

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