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Premessa – Niente credito d’imposta per gli studi professionali e i liberi professionisti. È questa una delle conseguenze che deriva dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico che ha fissato le regole per l’operatività dell’incentivo alle assunzioni di “personale altamente qualificato”, previsto dall’art. 24 del D.L. n. 83/2012. Le imprese sono in attesa del provvedimento del MISE che definirà i contenuti delle domande e la procedura di inoltro.
Credito d’imposta - Si tratta di un incentivo all'occupazione e allo stesso tempo di una spinta all'innovazione scientifica e tecnologica. Una delle caratteristiche sostanziali dell’agevolazione è che si mostra come un aiuto di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo. Essa viene concessa a seguito di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato) nella forma del credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, con un limite massimo di 200.000 euro all'anno per ciascuna impresa. Tuttavia, ad oggi, la copertura finanziaria dell'intervento è di soli 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ma se i fondi destinati a ciascun anno non saranno impiegati al 100%, l'avanzo di ciascun anno sarà disponibile l'anno successivo per le domande presentate dai soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva di seguito illustrata.
I destinatari – L’assunzione agevolata è rivolta sostanzialmente a due categorie di soggetti: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitaria conseguito presso un ateneo italiano o estero purché equipollente; personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico-scientifico, elencate nell’allegato 2 al D.L. n. 83/2012. Inoltre, il beneficio è rivolto anche alle imprese che hanno effettuato assunzioni o trasformazioni (non oltre i 12 mesi dall’assunzione) a tempo indeterminato effettuate dal 26 giugno 2012.
La decadenza – Tuttavia, esistono anche dei casi di decadenza dal beneficio. Infatti, l’impresa che non conserva i posti di lavoro per tre anni (due per le Pmi), e che ha un numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato inferiore o pari a quello indicato nel bilancio precedente, decade dal beneficio. Sono cause di decadenza anche l’accertamento di violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva, sulla salute e sicurezza dei lavoratori, e provvedimento definitivi per condotta antisindacale.