15 febbraio 2013

Bonus bebè 2013. Decreto in G.U.

Debuttano i voucher per pagare le baby-sitter o la retta dell’asilo nido. Il contributo mensile è di 300 euro e vale per sei mesi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Approda in Gazzetta Ufficiale il D.M. 22 dicembre 2012 che dà attuazione al bonus bebè per le mamme lavoratrici. Cosa cambia rispetto al passato? In cosa consiste il bonus? Rispetto alla vecchia versione che prevedeva una somma media di 500 euro erogata in base alla soglia di reddito della famiglia e alla regione di residenza, il bonus 2013 prevede esclusivamente il pagamento della baby-sitter o della retta dell'asilo. Il beneficio vale per un massimo di 6 mesi, da sfruttare nei primi 12 mesi di vita del piccolo e per una quota massima di 300 euro.

Come richiederlo?
– L’assegnazione del voucher non avverrà presentando la classica documentazione cartacea, ma verrà istituito (in data ancora da destinarsi) un click day ufficiale, una giornata nella quale sarà possibile avanzare richiesta di concessione del bonus bebè 2013 esclusivamente in maniera telematica. La graduatoria delle aventi diritto sarà stilata sulla base della situazione economica delle richiedenti, risultante dalle dichiarazioni ISEE. La graduatoria sarà unica e su base nazionale. A disposizione lo stato mette 60 mln di euro, 20 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. L'INPS monitorerà l'andamento della spesa anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

Le condizioni
– Tuttavia, per usufruire del bonus bebè si dovrà rinunciare al congedo di maternità facoltativo; la somma mensile verrà versata soltanto se si potrà dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby sitter (che potrà essere pagata attraverso i buoni per i lavori occasionali).

Congedo obbligatorio papà - Oltre ai voucher per i baby-sitter, arriva anche il congedo obbligatorio per i papà dipendenti, che entro il quinto mese di vita del bambino potranno stare accanto al proprio figlio per un giorno, con la garanzia della retribuzione al 100%. Due giorni di congedo obbligatorio, sempre pagati al 100%, potranno essere poi goduti a condizione che la madre rinunci a due giorni del proprio congedo. Nel primo caso, è necessario che l’interessato comunichi al datore i giorni di riposo che intende fruire, con un anticipo non minore di quindici giorni; mentre nel caso di congedo facoltativo, è necessario allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
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