24 febbraio 2015

Bonus infanzia 2014. Domande ok se manca l’ISEE

L’INPS non potrà respingere le domande di “bonus bebè”, inoltrate entro il 31.12.2014, qualora riveli la mancata o irregolare presentazione dell’ISEE

Autore: Redazione Fiscal Focus
È regolare la domanda volta a ottenere il “bonus bebè” per l’anno 2014 – quindi per domande pervenute all’INPS entro il 31.12.2014 (incluso) – in caso di mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE. Ciò in considerazione del fatto che il Ministero del Lavoro - per l’anno di sperimentazione 2014 – non ha indicato alcun valore massimo dell’ISEE per l’accesso al beneficio.

Pertanto, qualora alcune domande siano già state respinte per i predetti motivi, ciascuna sede INPS che rivela tale situazione dovrà procedere al riesame delle domande ed eventualmente provvedere in autotutela alla riammissione.

A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 14685 di ieri.

Bonus bebè - Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 24, lett. b), L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale:
  • voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting;
  • ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Campo di applicazione - Possono accedere ai suddetti incentivi: le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS. A tal proposito, si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Restano invece, escluse: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Importo e durata del contributo
- L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili. Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Per “frazione mensile” deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Chiarimenti INPS
– Come precisato in precedenza, le domande pervenute entro il 31.12.2014 (incluso) non potranno essere respinte per motivi legati alla mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE. Quindi, qualora ciò fosse già accaduto, le strutture territoriali dell’INPS dovranno procedere a un riesame delle stesse eventualmente provvedendo in autotutela alla riammissione.

Differente è il discorso per le domande presentate nell’anno 2015. Infatti, nell’attesa dell’eventuale emanazione del Decreto Direttoriale, l’Istituto previdenziale ha precisato che qualora la domanda abbia segnalato un’irregolarità relativa alla dichiarazione ISEE, le Sedi INPS dovranno contattare la madre lavoratrice richiedente al fine di far regolarizzare la problematica relativa alla dichiarazione.
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