Implementata l’applicazione intranet “
Gestione Bonus Infanzia”. Infatti, è stato concesso il via libera alle Strutture territoriali INPS per procedere all’istruttoria ed emanare di conseguenza i provvedimenti di accoglimento/rigetto delle domande riguardanti il
bonus bebè 2014 (art. 4, c. 24, lett. b della L. n. 92/2012).
Il risultato della ricognizione, che sarà emesso in maniera automatica a conclusione della fase istruttoria, sarà consultabile sul sito web istituzionale, mediante la procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria, direttamente o tramite patronato. Al riguardo, va precisato che l’efficacia recettizia degli stessi decorrerà dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
A renderlo noto è stato l’INPS con il messaggio n. 1143/2015 precisando che sia le domande accolte che respinte saranno visualizzabili utilizzando la funzionalità “Domande Bonus 2014-2015”.
Bonus infanzia – In particolare, stiamo parlando del bonus bebè introdotto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 24, lett. b della L. n. 92/2012), la quale ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
La suddetta norma, nel dettaglio, ha previsto - via sperimentale - per il triennio “
2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale:
• voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting;
• ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un
massimo di sei mesi.
Per accedere al bonus bebè, l’interessata dovrà presentare relativa domanda all’INPS, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), indicando a quale dei due benefici intende accedere.
L’importo del beneficio ammonta a
600 euro mensili.
L’istruttoria – In via preliminare, le Strutture territoriali INPS sono chiamate a procedere a una preventiva e completa istruttoria finalizzata a valutare la sussistenza, in capo alla madre richiedente, del diritto al congedo parentale, su cui si fonda l’accessibilità al contributo in esame, nonché i requisiti specifici di concessione del beneficio in oggetto.
Terminata la suddetta ricognizione preliminare, l’applicazione “Gestione Bonus Infanzia” provvede a trasmettere, a mezzo PEC, alle rispettive P.A. che occupano lavoratrici che hanno chiesto il bonus bebè, il numero di mesi di beneficio richiesto da queste ultime in domanda. Tale operazione consente alle amministrazioni, entro il termine di 20 giorni, di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale fruito dalle dipendenti e per ogni ulteriore opportuno controllo.
Al riguardo, è bene precisare che la proposta di mesi di beneficio della procedura informatica altro non è che il risultato del solo raffronto tra i mesi di beneficio richiesti dalla madre e la dichiarazione dei periodi di congedo parentale dalla stessa comunicati in domanda.
Quindi, al fine di ottenere l’esatto numero di mesi di beneficio concedibile a fronte dell’effettivo congedo parentale già fruito dalla madre lavoratrice richiedente, sarà necessario combinare tale istruttoria con il riscontro fornito dall’amministrazione pubblica datrice di lavoro.
In mancanza di tale riscontro l’istruttoria dovrà essere completata tenendo conto delle dichiarazioni rese dalla madre lavoratrice nella domanda. Le domande così definite saranno oggetto di successivi controlli a campione, a seguito di eventuali successivi riscontri da parte delle predette amministrazioni.