Premessa – Il bonus Irpef, considerato sicuramente come uno dei provvedimenti più discussi dalle parti politiche, ha visto definitivamente la luce con la conversione in legge del D.L. n. 66/2014 (Decreto-Irpef). Quindi, dopo il riconoscimento “automatico” da parte dei datori di lavoro nelle buste paghe di maggio, i sostituti di imposta si trovano ora a dover corrispondere ogni mese tale credito di imposta, che vale 80 euro mensili (da maggio a dicembre 2014), per un importo complessivo di 640 euro per chi lavora e lavorerà l’intero anno. Tuttavia, l’erogazione del bonus non è sempre di facile comprensione, specie se un lavoratore ha intrapreso un rapporto di lavoro con più datori nel corso del corrente anno. Ricordiamo che il bonus Irpef spetta a tutti i lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR).
Erogazione bonus – L’erogazione del bonus deve essere corrisposto “automaticamente” dal sostituto di imposta; infatti, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. Per capire se il lavoratore ha diritto al bonus 80 euro, il sostituto di imposta è chiamato a effettuare una serie di adempimenti. Innanzitutto, bisogna determinare: l’imposta lorda (occorre tener conto solo del reddito di lavoro dipendente) e le detrazioni, ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR (il parametro di calcolo è il reddito complessivo). Quindi, bisogna verificare che l’Irpef lorda sui redditi lavoro dipendente sia maggiore detrazioni di lavoro dipendente. Inoltre, occorre appurare che il reddito complessivo del dipendente sia di importo inferiore ai 26.000 euro. A tal fine, il sostituto di imposta è chiamato a eseguire una stima del reddito che andrà a erogare sino alla fine dell’anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito stimato. Tale stima dovrà poi essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014.
Doppio rapporto di lavoro – Come precisato in premessa, particolare è il caso in cui un lavoratore intraprenda più attività nel corso dell’anno 2014. In questi casi la gestione del bonus si realizza attraverso il modello CUD. A norma di legge (art. 4 D.P.R. 322/1998), quando un rapporto di lavoro si interrompe, il lavoratore ha la possibilità di richiedere al sostituto di imposta il modello CUD. Ricevendo tale richiesta il datore di lavoro deve rilasciare la certificazione entro 12 giorni. Quindi, sulla base dei dati riportati su tale modello il nuovo datore di lavoro è in grado di stabilire la spettanza del credito e il relativo importo. Al riguardo, si precisa che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il modello che dovrà essere utilizzato è la modulistica in vigore in quel momento (fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015, il credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato, dovranno essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice ZZ). Una volta ottenuta la certificazione, il lavoratore ha facoltà di consegnarla al nuovo datore di lavoro; se lo fa, il sostituto di imposta, per verificare la spettanza del bonus e il relativo ammontare, deve tenere anche conto dei dati riferiti al precedente rapporto.
Verifica del bonus - Nel caso di specie, la verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato su illustrata, dovrà essere effettuata tenendo conto anche dell’importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, appositamente indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo CUD. Successivamente, dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. L’importo del credito residuo da erogare dovrà essere poi ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Differente è la situazione in cui il lavoratore decide di non presentare il modello CUD al nuovo datore di lavoro. In tal caso, infatti, il nuovo sostituto d’imposta deve determinare il credito ed il relativo ammontare sulla base dei soli dati reddituali che conosce. È chiaro che se il lavoratore sa di non aver diritto al bonus, è tenuto a comunicare al sostituto il venir mendo dei presupposti per il riconoscimento del credito (es. superamento del reddito derivante dalla sommatoria dei due rapporti di lavoro).
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