Premessa – La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 11 del 5 maggio 2014, ha avanzato alcune criticità legate all’applicazione del c.d. bonus Irpef (art. 1 del D.L. n. 66/2014) entrato in vigore lo scorso 24 aprile 2014. In particolare, viene evidenziata l’incongruenza della normativa di escludere da una parte i pensionati e dall’altra includere i titolari di redditi determinati da forme di previdenza complementare, senza che questi ultimi abbiano svolto nel corso del 2014 un’attività di lavoro. Quanto al recupero delle somme arretrate, i CdL ritengono che vadano ricomprese esclusivamente le ritenute di lavoro dipendente e assimilato correnti determinate nello stesso mese nel quale è stato calcolato il credito, comprese le ritenute operate su redditi arretrati e corrisposti nello stesso periodo di paga. La compensazione, quindi, è di tipo “interno” senza alcuna possibilità che si possa accedere alla compensazione “esterna” in F24.
I dubbi dei CdL – Uno dei punti da chiarire secondo gli esperti dei CdL riguarda la spettanza o meno del bonus nell’ipotesi in cui nel corso del 2014 il contribuente sia titolare di un reddito di lavoro dipendente, ma allo stesso tempo non abbia svolto alcuna attività lavorativa. È il caso per esempio di un lavoratore che ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel corso del 2014 sia destinatario di un’indennità di disoccupazione che assume la natura di reddito di lavoro dipendente perduto. Su tale punto i CdL tentano di dare una risposta, affermando che per espressa previsione legislativa sono destinatari del credito anche soggetti titolari di una prestazione pensionistica privata, dunque anche privi di un’attività lavorativa. Di conseguenza, il riferimento al “periodo di lavoro” potrebbe essere interpretato quale periodo in cui è stato percepito uno dei redditi richiamati dalla norma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. Se così fosse, nell’esempio sopra riportato spetterebbe il credito stabilito dal decreto. Altro dubbio circa il diritto al credito, riguarda i soggetti titolari di un reddito equiparato al lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2 lettera b) derivante dalla percezione di somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile non espressamente escluse dal decreto. Infatti, se da un lato i titolari di redditi equiparati al lavoro dipendente maturano gli stessi diritti dei titolari dei redditi di lavoro dipendente, dall’altro lato nei casi di specie potrebbe non sussistere un periodo di lavoro richiamato dal decreto.
Misura dell’incentivo – Sul fronte dell’importo massimo del credito di imposta (pari a 640 euro), i CdL affermano che il credito si determina come segue:
- se il lavoratore è stato assunto anteriormente all’inizio del periodo di imposta 2014, il credito di imposta di 640 euro potrà essere determinato dividendo l’importo annuo per 245 giorni (dal 1 maggio al 31 dicembre) e moltiplicando tale valore giornaliero per 31 (per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) oppure per 30 (per i mesi di giugno, settembre e novembre); si ottiene in tal modo un importo medio mensile di 80 euro;
- se il lavoratore è stato assunto nel corso del periodo di imposta 2014 prima della erogazione del credito d’imposta, il credito va preliminarmente proporzionato al periodo di lavoro. Ad esempio, se il lavoratore è stato assunto il 7 marzo e ipotizzando un reddito complessivo fino a 24 mila euro, l’importo del credito sarà pari a 526 euro (cioè per 300/365) e verrà corrisposto dal mese di maggio un importo pari mediamente a euro 65,75;
- nel caso di lavoratore assunto successivamente al mese di maggio, occorrerà effettuare analoga procedura redistribuendo il credito nel corso dei mesi residui nell’anno. Ad esempio, se il lavoratore è assunto il 1 luglio, il credito spetta per 184 giorni. Quindi potrà godere di un importo pari a euro 322,64. L’importo corrisposto mensilmente sarà pari a euro 53,78 mediamente. La conferma è contenuta nella circolare dell’Agenzia laddove viene evidenziato che nel caso di riconoscimento del credito successivamente al mese di maggio resta ferma “la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014”.
Non è prevista invece alcuna rimodulazione del credito nel caso di orario di lavoro ridotto (ad esempio, se il contratto tra le parti è a tempo parziale).
Disoccupazione e mobilità - Particolare è la gestione dei rapporti in cassa integrazione ovvero in caso di perdita del posto di lavoro per effetto di una mobilità o licenziamenti individuali o plurimi. In particolare, qualora il rapporto si sia interrotto e il lavoratore abbia in corso un trattamento economico sostitutivo (disoccupazione o mobilità), l’INPS assume un ruolo a tutti gli effetti di un sostituto di imposta e dunque tenuto a corrispondere il credito. Se, invece, nei rapporti di lavoro sono privi della figura di un sostituto di imposta (esempio, rapporto domestico), il lavoratore può recuperare il credito in sede di dichiarazione dei redditi.
Recupero delle somme – Infine, la circolare precisa che il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali e, nel caso, i contributi previdenziali. Considerato che la norma fa riferimento solo alle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga, i CdL ritengono che vadano ricomprese esclusivamente le ritenute di lavoro dipendente e assimilato correnti determinate nello stesso mese nel quale è stato calcolato il credito, compreso le ritenute operate su redditi arretrati e corrisposti nello stesso periodo di paga. Appare dubbia, quindi, la possibilità di utilizzare le ritenute operate da assistenza fiscale, anche se i CdL sembrano poterne dare una risposta positiva.