13 giugno 2014

Bonus Irpef. Sanzione minima per compensazioni errate

Se il sostituto indica crediti inesistenti sul modello F24, scatta la sanzione minima del 30% in caso di ravvedimento operoso

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Con l’avvicinarsi del 16 giugno 2014, termine che coincide con la compensazione del bonus 80 euro con le ritenute fiscali, è bene capire quali sono le conseguenze qualora il contribuente si avvalga di eventuali crediti d’imposta inesistenti. Quindi, occorre dapprima capire cosa si intende per compensazione di un credito inesistente e quali siano le sanzioni che il sostituto di imposta dovrà scontare.

Compensazione crediti inesistenti – Si chiarisce, innanzitutto, che si è di fronte a una compensazione di crediti inesistenti quando il sostituto inserisce nel modello F24 un credito che in realtà non gli spetta. Nel caso per esempio del bonus Irpef è possibile che il datore di lavoro non abbia erogato gli 80 euro al dipendente in busta paga, ma compensa il credito ugualmente in F24.

Sanzione minima – Nel suddetto caso, il sostituto d’imposta ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso versando, oltre l'importo del credito erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi, una sanzione relativa al mancato pagamento in misura ridotta in rapporto alla data del ravvedimento. Se il sostituto ottempera al suddetto versamento, la sanzione minima è del 30% del credito inesistente utilizzato o di quello esistente.

Sanzione massima –
Qualora il contribuente non si avvale del ravvedimento operoso, la sanzione va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi (del 200%, se l'ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a 50mila euro per ciascun anno solare), ai sensi dell'articolo 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008.

Compensazione in eccedenza – Differente è il caso in cui si compensa in F24 un credito esistente per un importo superiore a quello consentito. In tali casi, non scatta la sanzione prevista dall'art. 27, c. 18, del D.L. n. 185/08 per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, bensì quella prevista per l'omesso versamento di imposte, pari al 30% dell'importo indebitamente compensato. (articolo 13, D.Lgs. 471/97). È bene specificare, infine, che tale disposizione è operativa anche prima della conversione in legge del Decreto Irpef (D.L. n. 66/2014), al fine di compensare debiti fiscali o contributivi per i quali questo utilizzo non è oggi ammesso, perché non relativi al "medesimo periodo di paga".
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