Premessa – Qualora un dipendente cambi attività lavorativa durante l’anno 2014, l’interessato è tenuto a consegnare il CUD al nuovo datore di lavoro, il quale dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/2014. L’Amministrazione Finanziaria è stata interrogata sui comportamenti che il sostituto di imposta deve adottare in caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno.
Consegna del CUD – In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per espressa previsione normativa i sostituti di imposta sono tenuti al rilascio del CUD entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015, il credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato, dovranno essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ.
La verifica – La consegna del CUD al nuovo datore di lavoro è un atto estremamente importante, in quanto il sostituto d’imposta dovrà tenere conto dei dati esposti in tale modello per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo. In questo caso, la verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto anche dell’importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo CUD. È chiaro che dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. Inoltre, l’importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.
Mancanza del CUD – Problematica è la situazione invece se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro. In tal caso, il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata