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Il 10 aprile 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 27 marzo 2015, contenenti le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 1, co. 125 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (c.d. “bonus bebè”). L’assegno, in particolare vale:
- 960 euro su base annua (80 euro al mese;
oppure:
- 1.920 euro su base annua (160 euro al mese) se il reddito ISEE del genitore richiedente non supera i 7.000 euro.
L’importo verrà erogato mensilmente e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
La domanda di accesso dovrà essere presentata telematicamente all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione per non perdere alcuna mensilità, altrimenti l'erogazione comincerà dalla data di presentazione della richiesta. Per tutelare i nati agli inizi dell'anno viene comunque consentito di fare domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Attenzione: per farne richiesta, però, bisogna attendere i relativi moduli che l’INPS dovrà predisporre entro il 25 aprile 2015 (entro 15gg dalla pubblicazione del suddetto D.P.C.M.).
(prezzi IVA esclusa)