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L’INPS, con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015, ha fornito utili precisazioni in merito all’assegno di natalità concesso per l’anno 2015 dall’art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). A tal proposito, è stato chiarito che i genitori affidatari che non hanno richiesto il bonus bebè in occasione dell’affidamento preadottivo, possono ancora presentare domanda in occasione dell’adozione. Tuttavia, una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a
questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda.
Diversamente, i genitori affidatari che hanno richiesto il bonus bebè in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. In tal caso, è chiaro che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato.
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