4 giugno 2015

Bonus pensioni. Spazio alla tassazione separata

Chi nel 2011 aveva una pensione di 1.750 euro, il 1° agosto 2015 riceverà un bonus di 768,21 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il regime di tassazione applicabile sulle “somme arretrate” è quello della tassazione separata, anche se tale regime non è pacifico con l’importo di competenza del 2015 in considerazione del fatto che tale importo non può essere considerato arretrato essendo erogato nel medesimo periodo di imposta.

L’interpretazione è stata fornita con la circolare n. 12/2015 della Fondazione Studi CdL che, oltre ad analizzare il D.L. n. 65/2015 con cui si interviene in materia di perequazione automatica delle pensioni per dare attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, chiarisce a quanto ammonta la restituzione degli arretrati per singoli scaglioni, così come definito nel dispositivo normativo.

La normativa - La questione sul blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (1.443 euro) per il biennio “2012-2013”, giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 70/2015, ha trovato definitiva soluzione nel D.L. n. 65/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale giorno 21 maggio 2015.

L’obiettivo del Decreto Legge consiste nel definire una modalità di calcolo per restituire gli arretrati agli aventi diritto e tale da risultare al contempo rispondente sia alle esigenze di equilibrio della spesa pubblica (esigenze tra l’altro di rilevanza costituzionale) sia ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, riferiti segnatamente all’adeguatezza e alla proporzionalità dei trattamenti pensionistici.

La tecnica legislativa utilizzata consiste da un lato, in una nuova formulazione dell’art. 24 comma 25 del DL 201/2011 e, dall’altro lato, in un’aggiunta - nel medesimo articolo - di un nuovo comma 25bis, con la conseguente produzione di norme che dettano una nuova regolamentazione con efficacia retroattiva della perequazione per gli anni intercorrenti nel periodo 2012-2015.

Modalità di rimborso - All’art. 1 del menzionato Decreto è possibile osservare come il Governo abbia volontariamente distinto il meccanismo di rimborso in due tempi: “2012-2013” e “2014-2015".
In particolare nel biennio “2012-2013”, ossia quando le pensioni superiori a 1.443 euro (3 volte il trattamenti minimo INPS) non sono state rivalutate per effetto della manovra Salva-Italia (art. 24, co. 25 della L. n. 214/2011), il Decreto Legge segue lo stesso meccanismo adottato dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 483 della L. n. 147/2013) sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico. Nel dettaglio, sono stati previsti quattro scaglioni di importi cui applicare all’intero trattamento (e non alle fasce di importo) la relativa percentuale di adeguamento all’indice FOI, come di seguito indicato:
• da 1.443 euro a 1.873 euro (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 40%;
• oltre 1.873 euro fino a 2.341,75 euro (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 20%;
• oltre 2.341,75 euro e fino a 2.810,10 euro (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 10%;
• nessuna rivalutazione, invece, è stata prevista per i trattamenti pensionistici superiori a 2.810,10 euro.
Per quanto riguarda invece il biennio “2014-2015”, vale a dire quando è entrato in vigore il meccanismo di rivalutazione previsto dal Governo Letta, la rivalutazione di tali trattamenti è pari al 20% per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo), che passano quindi rispettivamente all’8% (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), al 4% (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo) e al 2% (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo).

Mentre dal 1° gennaio 2016 è riconosciuta il 50% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo appena visto.

Considerazioni CdL – Quanto finora detto, portano a ritenere i CdL che sia escluso il diritto dei pensionati alla ricostituzione del trattamento pensionistico. Da ciò consegue che:
• dal 1° agosto 2015 i titolari dei trattamenti pensionistici che nel 2011 assumevano un valore superiore a 1.443 euro su base lorda mensile avrebbero diritto esclusivamente al riconoscimento degli arretrati e non alla ricostituzione del trattamento pensionistico;
• dal 1° gennaio 2016 invece si avrà diritto sia alla rivalutazione del trattamento pensionistico sulla base dell’art. 1 comma 483 della Legge 147 del 2013 sia alla rivalutazione degli arretrati sulla base dell’art. 24 comma 25 bis del DL 201 del 2011.
Per rendere il tutto più comprensibile, la circolare tratta il caso di un titolare di un trattamento pensionistico, che nel 2011 assumeva il valore di 1.750 euro. Quest’ultimo al 1° agosto 2015 avrà diritto ad un rimborso di arretrati 2012/2015 pari al valore lordo di 768,21 euro (245,70 euro nel 2012 più 521,65 euro nel 2013 più 0,68 euro nel 2014 più 0,18 euro nel 2015). Mentre dal 1° gennaio 2016 avrà diritto in aggiunta al trattamento pensionistico rivalutato con le ordinarie regole di perequazione ad un aumento su base lorda mensile di 1,54 euro frutto della perequazione degli arretrati.
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