L’INPS, con il messaggio n. 4993/2015, interviene nuovamente sulle modalità di pagamento delle somme arretrate (c.d. Bonus Poletti) dovute a titolo di rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2015. A tal proposito, è stato specificato che il calcolo dell’importo spettante il 1° agosto 2015, deve essere effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente: per il “2012-2013”; per il “2014-2015” e per il 2016.
Nel biennio “2012-2013”, ossia quando le pensioni superiori a 1.443 euro (3 volte il trattamenti minimo INPS) non sono state rivalutate per effetto della manovra Salva-Italia (art. 24, co. 25 della L. n. 214/2011), il Decreto Legge segue lo stesso meccanismo adottato dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 483 della L. n. 147/2013) sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico.
In sostanza, all’art. 1, co. 1 del D.L. n. 65/2015 sono stati previsti cinque scaglioni di importi cui applicare all’intero trattamento pensionistico la relativa percentuale di adeguamento all’indice FOI, come di seguito indicato:
• fino a 1.443 euro, la rivalutazione è del 100% (oltre 1.443 euro e fino a 1.468,67 vengono garantiti 1.486,29 euro);
• da 1.443 euro a 1.924 euro (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 40% (oltre 1.924 euro e fino a 1.935,48 vengono garantiti 1.947,09 euro);
• oltre 1.924 euro fino a 2.405 euro (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 20% (oltre 2.405 euro e fino a 2.412 vengono garantiti 2.419,43 euro);
• oltre 2.405 euro e fino a 2.886 euro (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 10% (oltre 2.886 euro e fino a 2.894,65 vengono garantiti 2.894,66 euro);
• nessuna rivalutazione invece è stata prevista per i trattamenti pensionistici superiori a 2.894,65 euro.
Per quanto riguarda invece il biennio “2014-2015”, vale a dire quando è entrato in vigore il meccanismo di rivalutazione previsto dal Governo Letta, la rivalutazione di tali trattamenti è pari al 20% per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo), che passano quindi rispettivamente all’8% (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), al 4% (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo) e al 2% (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo).
Mentre dal 1° gennaio 2016 è riconosciuto il 50% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo appena visto.
Regime fiscale – Quanto al regime fiscale, l’INPS conferma i criteri ordinari dal 1° gennaio 2016; mentre per gli arretrati (fino al 31 dicembre 2014) si applica la tassazione separata.
Procedura di calcolo - Al fine di rispettare il termine del 1° agosto 2015 stabilito dalla disposizione in oggetto per avviare la corresponsione delle somme da riconoscere ai pensionati, è stata predisposta un’applicazione dedicata offline che, per tutte le linee delle gestioni private, pubbliche e spettacolo e sport, in attesa di adeguare tutte le procedure di calcolo centrale alle complesse operazioni di ricostituzione richieste dalla norma in esame, ha permesso di:
• effettuare le rivalutazioni;
• quantificare gli arretrati per gli anni 2012 e 2013;
• quantificare gli arretrati da attribuire per gli anni 2014 e 2015 sulla base del risultato del punto c;
• quantificare l’importo spettante per gli anni 2012, 2013, 2014 fino ad agosto 2015 compreso (quest’ultima mensilità verrà, quindi, fittiziamente riconosciuta come parte integrante degli arretrati, pur essendo a tutti gli effetti un adeguamento dell’importo della pensione).
Si segnala, inoltre, che sulla cedola di agosto di tutte le pensioni interessate all’applicazione del decreto legge n. 65/2015 sarà inserita la voce “APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015”.
Ratei agli eredi – Infine, particolare è il caso degli eredi dei pensionato nel frattempo deceduti; in quest’ultimo caso, dovrà essere presentata domanda all’INPS prima dei termini di prescrizione. A tal fine, vanno utilizzate esclusivamente le modalità telematiche già esistenti.