Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Va dichiarata la percentuale di danno subito e la misura d’aiuto, affinché le aziende agricole possano godere degli esoneri contributivi per calamità. Inoltre, è necessario che gli eventi calamitosi verificatisi dal 20 maggio 2008 abbiano colpito la produzione primaria e che le aziende siano iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 99/2013, riepilogando le novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 82/2008.
Requisiti soggettivi – Due sono i requisiti soggettivi affinché le aziende agricole possano godere degli aiuti compensativi, a causa di eventi calamitosi verificatisi dal 20 maggio 2008: l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome; e la necessità che i danni colpiscano la produzione primaria, ammettendo al beneficio le sole imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., nonché le cooperative che svolgono attività di produzione agricola.
Requisiti oggettivi – Quanto ai requisiti oggettivi, invece, il D.Lgs. n. 82/2008 ha disposto che gli interventi compensativi sono riconosciuti alle aziende che abbiano subito danni superiori al 30% (prima era del 20%) della produzione lorda vendibile. Pertanto, a decorrere dal 20 maggio 2008, non è più contemplata la minor percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile prevista per le aziende situate in aree svantaggiate. Ne consegue che la misura dell’esonero sarà così determinata: 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile; 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Deroga – Rimangono esclusi dagli interventi compensativi i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. Tuttavia, il Piano assicurativo agricolo annuale - approvato entro il trenta novembre di ogni anno - può prevedere che, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali e su richiesta delle Regioni interessate, possano essere modificate, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute all’articolo 1 del medesimo piano, per consentire l’attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Adempimenti delle aziende – Per accedere ai benefici previsti, le aziende interessate dovranno dichiarare nella domanda, oltre alla percentuale di danno subito, anche la misura d’aiuto non eccede i limiti di cui all’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. In particolare, l’istanza dovrà essere presentata - in maniera telematica – sul sito dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “Servizi on-line” cliccando su “domanda esonero calamità naturali”. Infine, l’INPS invita alle aziende: nell’ipotesi in cui abbiano già inoltrato richiesta telematica, a mezzo del modulo allegato alla circolare n. 35 del 2006, ad integrare la domanda con apposita dichiarazione di responsabilità da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo soggettocontribuente.nomesedecompetente@inps.it (XXXX=sede competente per territorio); nell’ipotesi in cui non abbiano ancora inoltrato alcuna richiesta, ad inviare la stessa a mezzo della procedura telematica di cui sopra e ad allegare alla stessa un file contenente, sia apposita dichiarazione di responsabilità che la copia di un valido documento di riconoscimento del beneficiario, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo “soggettocontribuente.XXXX@inps.it” (XXXX=sede competente per territorio).