Il sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore call center può superare il limite temporale massimo del 31 dicembre 2016. Infatti, in presenza di un accordo sindacale siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando quindi il predetto limite previsto dall’art. 2, co. 64 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) e dall’art. 3, co. 6 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 15/2016.
Sostegno al reddito per i call center – Il D.Lgs. n. 148/2015, che dal 24 settembre 2015 ha rivisitato completamente gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 44, co. 7 rimanda ad un Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) le misure ad hoc per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center.
A tal fine, sono stati dedicati 5.286.187 euro per l’anno 2015 ed 5.510.658 euro per l’anno 2016, posti a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.
Il menzionato Decreto (n. 22763), adottato il 12 novembre 2015, riconosce un’ indennità pari al trattamento massimo d’ integrazione salariale straordinaria, pari a 1.167,91 euro per quest’anno, per i lavoratori appartenenti alle aziende del settore call center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, con un organico superiore a 50 unità.
Campo di applicazione - Sono destinatari dell’integrazione salariale in commento:
• i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti;
• i lavoratori che possiedono, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Restano, invece, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Inoltre, affinché l’impresa possa rientrare nel campo di applicazione dell’integrazione salariale è necessario che la stessa abbia unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbia attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Altro requisito essenziale è che i lavoratori devono risultare in forza alla data di pubblicazione del D.I. n. 22763 del 12 novembre 2015.
Condizioni – Dunque, per accedere all’integrazione salariale è necessario che si verifichino una serie di condizioni, ossia:
• l’azienda non deve rientrare nel campo di applicazione della CIGS;
• l’azienda per la quale il lavoratore chiede il sostegno economico deve avere più di 50 unità, nel semestre precedente alla presentazione della domanda;
• l’azienda deve avere unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome;
• l’azienda deve aver attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
• l’azienda deve risultare ancora in forza al 12 novembre 2015 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale).
Cause - L’indennità in trattazione può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Il programma di crisi aziendale, in particolare, deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare anche gli interventi correttivi da affrontare e gli obbiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del Lavoro, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi.
Domanda – Come precisato in premessa, l’azienda deve prima sottoscrivere un accordo in sede governativa e successivamente presentare la relativa domanda di concessione al trattamento. La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere:
• i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola all’azienda INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale);
• i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
• la causale d’ intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale con il piano di risanamento;
• l’autodichiarazione relativa ai requisiti su illustrati;
• il nominativo del referente della domanda con l‘indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.