30 luglio 2015

Casse e professionisti. Un’estate ricca di scadenze

I saldi contributivi 2014 potranno essere compensati, in alcuni casi, con il mod. F24

Autore: Redazione Fiscal Focus
I giorni che seguiranno da qui fino alla fine dell’estate (e in alcuni casi anche oltre) saranno giorni estremamente caldi, ma non per le ovvie condizioni meteorologiche che sta interessando la penisola, bensì per la miriade di scadenze e versamenti che i professionisti appartenenti ai vari albi professionali sono chiamati ad affrontare. I prossimi appuntamenti, che riguardano i saldi contributivi 2014, potranno essere compensati mediante il mod. F24 con eventuali crediti tributari o oneri contributivi e assicurativi. L’agevolazione, prevista dal Decreto (MEF) 10 gennaio 2014, è di estrema importanza per i professionisti che – specie in questo periodo dopo la chiusura del mod. Unico – si trovano nella maggior parte dei casi a credito Irpef a causa delle ritenute d’acconto del 20% subite nelle fatture emesse.

Compensazione F24 – Grazie al decreto su menzionato, i professionisti potranno applicare le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale all’art. 17, co. 1 specifica che “i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.

Per poter compensare i crediti con i saldi contributivi a debito, gli enti di previdenza sono chiamati a stipulare apposite convenzioni con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, possono compensare i contributi: gli psicologi, i periti industriali, gli attuari, i chimici, i geologi, i dottori agronomi, i dottori forestali, i consulenti del lavoro, gli infermieri, i giornalisti ed i geometri.

Consulenti del lavoro
– Con particolare riferimento ai CdL, la scadenza del contributo soggettivo (12% del reddito professionale netto), integrativo (4% sul volume d’affari) e il contributi fisso per la maternità, è posta al 16 settembre 2015. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza il 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2015. Stessa scadenza vale anche per la comunicazione dei redditi percepiti nell’anno 2014, da effettuare mediante il “modello 17/red”.

Commercialisti – Passando alla cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, la scadenza del saldo contributivo 2014 è posta al 15 dicembre 2015. Il versamento dell’importo dovuto potrà essere versato in unica soluzione ovvero in due, tre o quattro rate di pari importo per la sola eccedenza del contributo soggettivo (ma maggiorati con interessi legali) con scadenza prevista per il 15 dicembre 2015, 31 marzo 2016, 30 gennaio 2016 e 30 settembre 2016. Anche in tal caso, come per i consulenti del lavoro, i contributi in scadenza sono quello soggettivo ed integrativo, rispettivamente pari al 12% e 4%. Per la dichiarazione dei redditi, invece, da presentare telematicamente entro il 15 novembre 2015 tramite il servizio SAT PCE, va utilizzato il mod. A/2015.

Avvocati – Per gli avvocati, invece, il saldo contributivo 2014 va versato in due rate scadenti il 31 luglio 2015 e 31 dicembre 2015. L’aliquota contributiva da applicare sul reddito si differenzia a secondo che il reddito professionale superi o meno il tetto di 96.800 euro; nel primo caso, il contributo soggettivo è del 3%, in caso contrario, è del 14%. Il contributo integrativo è pari al 4% sul volume d’affari. La dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2014, invece, va effettuata entro il 30 settembre 2015 mediante il mod. 5/2015.
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