Premessa – Debutta un nuovo servizio offerto dalla Fondazione Studi CdL. Infatti, grazie al continuo e proficuo rapporto di collaborazione tra il CNO dei Consulenti del Lavoro e l’INPS, è stato avviato un servizio che vedrà la pubblicazione sul sito di Categoria delle risposte fornite dall'Istituto previdenziale a quesiti specifici formulati dai Consulenti stessi. In particolare, si tratta di una sorta di banca dati online in cui confluiscono tutte le FAQ utili alla risoluzione di problematiche che non trovano risposta nella documentazione ufficiale. La prima serie di FAQ è stata pubblicata sul portale di Categoria il 7 gennaio scorso; vediamone le risposte principali.
Ticket licenziamento - La prima domanda concerne il c.d. “ticket licenziamento” introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) e dovuto in tutti i casi in cui si verifichi la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Al riguardo, è stato chiesto di sapere se tale contributo è dovuto anche in caso di trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità e in caso di passaggio di dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d’azienda. In via preliminare, l’INPS osserva che i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il “teorico diritto” all’ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Il “teorico diritto” alla prestazione (che prescinde quindi dall’effettivo possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete fattispecie) si configura, in linea generale, nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi, pertanto, in stato di disoccupazione. Ciò detto, l’Istituto previdenziale afferma che nel primo caso, il contributo non è dovuto in quanto qualora si verifichi un trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità, non si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro. Stessa conclusione si ha qualora si verifichi il passaggio dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d'azienda.
Apprendistato – Il secondo quesito concerne l’eventuale diritto di precedenza dell’apprendista per nuove assunzioni al termine del suo periodo formativo (tre anni). Sul punto, l’INPS sottolinea come l’apprendista in tali casi non matura assolutamente un diritto di precedenza alla sua riassunzione, in quanto la funzione propria di tale contratto è quella di formare un soggetto: quindi, se al termine del periodo formativo cessa il rapporto e si vuole assumere un lavoratore con una professionalità già formata non si può considerare la cessazione del rapporto di apprendistato una condizione ostativa al riconoscimento dei benefici contributivi.
Assunzioni lavoratori in CIGS – Un interessante chiarimento arriva anche sul fronte delle assunzioni di lavoratori in CIGS. A tal proposito, si rammenta che gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in CIGS spettano per quei lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Ciò detto, i CdL chiedono se è comunque possibile accedere ai trattamenti salariali qualora si verifichi solo il primo dei due requisiti su esposti, tenendo in considerazione che per l’azienda di provenienza erano stati autorizzati i contratti di solidarietà. La risposta dell’Istituto previdenziale è negativa, ritenendo che le due condizioni previste dal D.L. n. 148/93 (3 mesi del lavoratore in azienda con 6 mesi di CIG a zero ore) vanno rispettate entrambe.
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