14 gennaio 2016

CdS di tipo B: durata a due vie

Il CdS non può avere durata superiore al 31.12.2016 se il contratto viene stipulato dopo il 15.10.2015

Autore: redazione fiscal focus

Si sdoppia la durata dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B. Infatti, se questi ultimi siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, la durata del contratto coincide con quella prevista dal verbale di accordo firmato dalle parte; in caso contrario, ossia qualora in contratti in commento vengano stipulati a decorrere dalla suddetta data, il contratto di solidarietà non può avere validità oltre la data del 31 dicembre 2016, anche se il verbale sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà più lunga. A tal fine, sono stati stanziati 60 milioni di euro per l’anno 2016.


A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Nota n. 524/2016, recependo quanto contenuto nell’art. 1, co. 305 della recente Manovra Finanziaria (L. n. 208/2015).


CdS difensivi di tipo B – Si ricorda, che i contratti di solidarietà difensivi di tipo B sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. Possono accedervi le aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ed è rivolto ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:


  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda e può avere una durata massima di 24 mesi.


Abrogazione dei CdS – La Nota ministeriale, inoltre, ricorda che l’ultimo giorno utile per la stipula di un contratto di solidarietà è il 30 giugno 2016, in quanto l’art. 46, co. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 ne stabilisce l’abrogazione a decorrere dal 1° luglio 2016.




Risorse finanziarie – Quanto alle risorse finanziarie concesse in merito, il Ministero del Welfare gestirà le richieste di accesso in ordine cronologico, procedendo quindi all’esaurimento dei residui degli anni precedenti – compresi i 140 milioni di euro autorizzati con l’art. 4, co. 1 del D.L. n. 65/2015, convertito nella Legge n. 109/2015 – e successivamente impegnerà le risorse, 60 milioni di euro, previste dalla Legge di Stabilità 2016.

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