28 gennaio 2015

Cessazione attività. Indennizzo ad ampio raggio

Si allarga la platea dei potenziali destinatari dell’indennizzo erogato in caso di cessazione dell’attività commerciale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 604/2015, ha fornito utili chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/1996, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 490 della L. n. 147/2013). In particolare, a parziale rettifica di quanto contenuto nel messaggio n. 4832/2014 (punto 1.1 “Destinatari”), l’indennizzo in questione spetta anche a coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996, nel periodo “1.1.2009 – 31.12.2011” e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata rigettata perché presentata oltre il termine di scadenza del 31.12.2012. Quindi, può presentare domanda chi ha maturato i requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016.

La proroga – L’erogazione degli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale decade nel momento in cui vi è il compimento, da parte del titolare, dell’età pensionabile adeguata agli incrementi della speranza di vita. Sul punto, però, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 490, lett. a) ha previsto che i predetti indennizzi sono prorogati – per un massimo di 18 mesi - fino alle nuove età pensionabili presenti nella manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) la cui scadenza, per raggiungimento dell’età pensionabile è intervenuta dopo il 1° gennaio 2012. In altri termini, gli interessati dovevano essere in possesso, al momento del compimento dei 60 anni, se donne e 65 anni, se uomini, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti. A tal fine, è necessario che le Sedi INPS verifichino che il beneficiario dell’indennizzo sospeso per raggiungimento dell’età massima di 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.

Beneficiari di salvaguardia – Particolare è il caso in cui il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso a pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore della riforma “Monti Fornero”. In tal caso, è possibile concedere la proroga dell’indennizzo fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possano presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici. Sul punto, vale la pena ricordare che alcune disposizioni di salvaguardia (la quarta, quinta e sesta salvaguardia) prevedono espressamente che la decorrenza dei trattamenti pensionistici oggetto delle predette disposizioni non possa essere anteriore a una certa data. In quest’ultimo caso, laddove il soggetto abbia maturato i previgenti requisiti anagrafici e contributivi con apertura della relativa finestra prima della data prevista dalla legge, la proroga dell’indennizzo deve essere concessa fino alla prima decorrenza teorica utile dei trattamenti di vecchiaia e anzianità in salvaguardia.

Casi di incompatibilità – In merito ai casi di incompatibilità dell’indennizzo, viene chiarito che esso non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato. La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.
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