9 dicembre 2015

CIG: trattamenti estesi all’apprendistato professionalizzante

Ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria entrano a far parte nel requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90gg

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il D.Lgs. n. 148/2015, facente parte degli otto decreti delega attuativi del Jobs Act, (L. n. 183/2014), ha rivisitato in maniera sostanziale gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, ed in particolare l’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Le disposizioni, che sono contenuti negli articoli da 1 a 25, si dividono in tre Capi: uno dedicato alle disposizioni generali sui trattamenti di integrazione salariale (Capo I) e gli altri due riguardano la CIGO (Capo II) e la CIGS (Capo III).


Una delle novità più eclatanti contenuta nella riforma è l’estensione della platea di beneficiari in favore degli apprendisti di secondo livello (c.d. professionalizzante), con alcune specificità che illustreremo di seguito.


Campo di applicazione – Innanzitutto, appare opportuno specificare che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) sono rivolti a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione di dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti di primo e terzo livello (vale a dire l’”apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e l’”apprendistato di alta formazione e ricerca”).


Requisiti e casi particolari - Quanto ai requisiti oggettivi da possedere per accedere alle tutele, il decreto specifica che alla data di presentazione della domanda di concessione bisogna avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. Condizione, questa, che non è necessaria per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.


Per quanto concerne il requisito “dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90gg”, applicabile per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie, occorre considerare le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Sul punto, in analogia con quanto disposto dall’art. 16, co. 1 della L. n. 223/1991, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria.


Particolare è il caso in cui vi sia un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. In tal caso, conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.


Per quanto concerne, invece, il caso di un lavoratore addetto ad un’attività appaltata e nel corso dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro.


Estensione apprendisti – All’art. 2. co. 1 del Decreto in trattazione viene stabilita l’estensione delle integrazione salariali straordinarie anche per gli apprendisti professionalizzanti, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale (gli altri due casi sono “riorganizzazione aziendale” e “contratto di solidarietà”).


Tuttavia, la recente Circolare dell’INPS (n. 197/2015) prevede l’applicazione della CIGS ovvero CIGO a secondo che l’impresa rientri nell’una o nell’altra tutela. Facciamo un esempio.


Se l’impresa può accedere alle integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.


Se, invece, l’impresa può accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.


In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito altresì che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.





Infine, per quanto concerne l’obbligo contributivo addizionale dovuto in relazione agli apprendisti per i quali si richiedono gli ammortizzatori sociali, l’Istituto previdenziale emanerà a breve una Circolare che fisserà le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015) e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive.

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