Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 23/2013, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale va concesso anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Il quesito - La FIM-CISL ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione della disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In particolare, è stato chiesto se ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS.
Chiarimenti preliminari - In via preliminare, il MLPS tiene a precisare che ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, la CIGS viene concessa ai lavoratori di imprese rientranti nel campo di applicazione della citata Legge nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria laddove “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Il trattamento di integrazione salariale, tra l’altro, è riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione. Inoltre, sebbene la norma contempli la concessione della CIGS solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria.
Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, tenuto conto del fatto che il Decreto del 4 dicembre 2012 è volto a indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Al tal proposito, il MLPS segnala che tale diposizione verrà eliminata a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa.
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