Premessa – Come annunciato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il Governo intende intensificare - nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare - i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i co.co.pro. e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. A tal proposito, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) aveva già introdotto una serie di misure per contrastare veri e propri rapporti di lavoro dipendenti. Vediamoli nel dettaglio.
P.Iva falsa – Nell’ambito delle false partite IVA, che mascherano veri e propri lavori di tipo subordinato, la Riforma Fornero ha introdotto tre indici presuntivi che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente. Gli indici presuntivi sono:
- durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia;
- fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012. Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia;
- postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). A differenza dei due presupposti appena illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.
Dunque, qualora vengano soddisfatte almeno due dei suddetti presupposti, il datore dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo. Tuttavia, esistono delle eccezioni in cui non si applica la predetta disciplina, vale a dire: qualora siano riconosciute capacità teoriche pratiche di grado elevato; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per quest’anno è pari a € 19.395; qualora le prestazioni lavorative siano svolte professionali che prevedono un'iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo. In tal caso, le attività escluse sono elencate nel D.M. 20 dicembre 2012.
Co.co.pro. – Anche sul fronte delle collaborazioni a progetto la Fornero ha introdotto due tipi di presunzioni (assoluta e relativa): la prima stabilisce che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”; la relativa invece stabilisce che, “salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. È chiaro, quindi, che il progetto è un elemento essenziale del contratto, in assenza del quale scatta la presunzione assoluta di subordinazione. In particolare, gli elementi caratterizzanti del progetto sono i seguenti: collegamento a un determinato risultato finale (è necessario che esso indichi l’attività prestata dal collaboratore ed il risultato finale); autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente (il progetto deve avere una sua specificità, ossia deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e obiettivi pur potendo rientrare nel normale ciclo produttivo dell’impresa); non coincidenza con l’oggetto sociale del committente (il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, ma deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e obiettivi); non svolgimenti di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, che sono quelli caratterizzanti dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore).