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Premessa – Come annunciato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il Governo intende intensificare - nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare - i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i co.co.pro. e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. A tal proposito, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) aveva già introdotto una serie di misure per contrastare veri e propri rapporti di lavoro dipendenti. Vediamoli nel dettaglio.
P.Iva falsa – Nell’ambito delle false partite IVA, che mascherano veri e propri lavori di tipo subordinato, la Riforma Fornero ha introdotto tre indici presuntivi che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente. Gli indici presuntivi sono:
Co.co.pro. – Anche sul fronte delle collaborazioni a progetto la Fornero ha introdotto due tipi di presunzioni (assoluta e relativa): la prima stabilisce che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”; la relativa invece stabilisce che, “salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. È chiaro, quindi, che il progetto è un elemento essenziale del contratto, in assenza del quale scatta la presunzione assoluta di subordinazione. In particolare, gli elementi caratterizzanti del progetto sono i seguenti: collegamento a un determinato risultato finale (è necessario che esso indichi l’attività prestata dal collaboratore ed il risultato finale); autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente (il progetto deve avere una sua specificità, ossia deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e obiettivi pur potendo rientrare nel normale ciclo produttivo dell’impresa); non coincidenza con l’oggetto sociale del committente (il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, ma deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e obiettivi); non svolgimenti di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, che sono quelli caratterizzanti dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore).