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Premessa – Il tessuto economico italiano è costituito in prevalenza da piccole realtà a carattere familiare nelle quali, non di rado, prestano la propria attività familiari dell’imprenditore in virtù di un’obbligazione che è “di natura morale, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa ovvero sul carattere solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare”. Tale situazione, però, ha portato spesso a dei casi di iscrizione d’ufficio di collaboratori familiari, con conseguente recupero contributivo per periodi pregressi, a seguito di accessi del personale ispettivo che poi sono stati annullati in sede di giudizio, una volta appurato il carattere di occasionalità della prestazione lavorativa resa dal collaboratore stesso. Ciò detto, il Ministero del Lavoro negli ultimi mesi è intervenuto mediante una serie di chiarimenti al fine di fornire al personale ispettivo i criteri necessari per poter inquadrare i collaboratori occasionali, così da escludere l’obbligo di iscrizione degli stessi alle relative gestioni previdenziali INPS.
L’occasionalità – In via preliminare, vale la pena indicare i soggetti per i quali non si evidenzia l’obbligo di iscrizione presso le gestioni INPS ovvero la trasformazione del rapporto in un lavoro di tipo subordinato, a prescindere dalla reale prestazione resa nell’impresa. In particolare, stiamo parlando: delle prestazioni rese dai pensionati, poiché non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Pertanto, tali collaborazioni sono considerate di tipo gratuito; delle prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. In quest’ultimo caso, la prestazione si considera “presuntivamente” di natura occasionale, pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.
Parametri e casistiche – Oltre alle fattispecie su menzionate, il Ministero dà un parametro di natura “quantitativo” di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale, per l’attività ispettiva. Tale parametro può essere desunto dall’art. 21, c. 6-ter del D.L. n. 269/2003 (convertito nella L. n. 326/2003) che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno solare, intesi come frazionabili in 720 ore, il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Il mancato rispetto di tali limite è a carico del personale ispettivo, da provare mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche se l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue. Al riguardo, il MLPS ricorda che non è necessario che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titolare dell’azienda. Infatti, si fa semplicemente riferimento all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnati in altre attività.
Vincoli di parentela - Sono considerati di tipo occasionale i rapporti instaurati tra il titolare dell’azienda, oltreché con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salvo la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
Assicurabilità INAIL - Se per l'Inps sono richiesti due indici – “abitualità” e “prevalenza” – al fine dell'insorgenza dell'assicurabilità presso le gestioni di competenza, per l'Inail restano ferme le indicazioni fornite dallo stesso circa “la sussistenza di tali obblighi ogni qual volta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale”. Ne discende, quindi, che una prestazione potrà essere occasionale ai fini Inps – con conseguente esclusione contributiva nei confronti dello stesso – e nel contempo ricorrente per l'Inail, portando quindi all'insorgenza dell'obbligo assicurativo nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, viene definita come accidentale una prestazione che venga resa una o due volte nell'arco dello stesso mese, ma con tetto massimo annuo non superiore a 10 giornate lavorative. Dovranno, dunque, essere soddisfatti entrambi i requisiti.