21 gennaio 2016

Collocamento mirato: come cambia la base di computo

Autore: redazione fiscal focus

Il D.Lgs. n. 151/2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”,al Titolo I, Capo I affronta il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità. Si è proceduto, infatti, a modificare in modo significativo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità.


Novità, queste, che hanno reso necessario prorogare – esclusivamente per l’anno 2015 - l’invio del prospetto informativo dei disabili al 29 febbraio 2016 (originariamente fissato al 31 gennaio di ogni anno).La novella normativa, pur incidendo in modo significativo sulla decorrenza degli obblighi di assunzione, continua però a prevedere specifiche esclusioni dalla base occupazionale del personale di cantiere e personale viaggiante nel settore dell’autotrasporto introducendo nel contempo un contributo esonerativo per i datori di lavoro che occupano personale addetto in particolari lavorazioni.


Sul punto, è intervenuta la Fondazione Studi CdL con la Circolare n. 3/2016, che analizza le modifiche in materia di computo, esoneri ed esclusioni.


Assunzione “automatica” – La prima sostanziale novità è contenuta nell’art. 3 del Decreto in trattazione, il quale, attraverso la soppressione dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999, fa sì che a partire dal 1 gennaio 2017, venga superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”.


Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'articolo 1 della Legge n. 68/1999 nelle seguenti misure:


  • 7% dei lavoratori occupati,se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Considerato che sono le dimensioni aziendali legate al numero dei dipendenti in forza ad imporre o meno l’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, appare opportuno capire come si calcolala base di computo dei lavoratori disabili.Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4:


  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero;
  • i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sono altresì esclusi i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in partecipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi).


Esonero dall’obbligo di assunzione - L’art. 5 del D.Lgs. n. 151/2015, inoltre, semplifica il procedimento di esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo un’automaticità basata su un’autocertificazione del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari ad 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.


I giorni da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono calcolati con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell’arco della settimana, a seconda del contratto applicato.


A tal proposito, i CdL ricorda che il Ministero del Lavoro (Circolare n. 77 del 06/08/2001) aveva precisato che in caso di appalto in cui l’impresa subentrante incrementa il personale occupato, i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili e per la relativa copertura si dovrà tenere conto dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, confermando peraltro la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge.


Altra limitazione è data dalla possibilità di richiedere un esonero parziale concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, presentando apposita domanda su cui indicare:


  • l’attività aziendale, le caratteristiche dell'attività svolta, la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni, evidenziando la difficoltà di effettuare l'inserimento;
  • numero dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;
  • la stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

Calcolo della base di computo – Alla luce di quanto finora affermato, si illustrano i seguenti esempi di calcolo della base di computo, al fine del collocamento di disabili.


Esempio. Prendiamo il caso di un’impresa che abbia alle proprie dipendenze i seguenti lavoratori:


  • operai full time a tempo indeterminato (n. 10);
  • impiegati full time a tempo indeterminato (n. 4);
  • operai part time (n. 4);
  • apprendisti (n. 3).



In tal caso, la base di computo è 16 (range 15-35), pertanto l’impresa ha l’obbligo di assumere un solo lavoratore disabile.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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