19 febbraio 2016

Collocamento obbligatorio: prospetto informativo rinviato al 15/5

Sospiro di sollievo per i CdL: il Prospetto Informativo è stato prorogato al 15 maggio 2016. Gli invii potranno essere effettuati solo dal 15 aprile

Autore: DANIELE BONADDIO
Alla fine è arrivata. A differenza di quanto accaduto nel recente passato con il versamento dei premi INAIL per l’Autoliquidazione 2015-2016, questa volta si è deciso di concedere con largo anticipo la proroga (la seconda, v. Nota protocollo n. 6725/2015 del Ministero del Lavoro) al 15 maggio 2016 per l’invio del Prospetto Informativo 2015 che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili, alla data del 31 dicembre 2015, nelle imprese con più di 15 dipendenti.
I CdL, infatti, cominciavano a preoccuparsi del fatto che il link dal quale accedere per compilare e inviare il prospetto era fuori uso, in quanto le Regioni dovevano ancora adottare gli standard tecnici per adeguarsi alle recenti novità introdotte dal Jobs Act – ed in particolare dal D.Lgs. n. 151/2015 e D.Lgs. n. 81/2015 – in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la Nota protocollo n. 970/2016, con la quale – oltre a comunicare che gli standard del Sistema Informatico del Prospetto Informativo sono stati aggiornati con Decreto Direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016 – ha riepilogato anche le novità normative a seguito dell’emanazione dei predetti Decreti Legislativi, al fine di rendere più agevole la presentazione del Prospetto Informativo.
Nota Bene. L’invio del Prospetto Informativo sarà possibile solo dal 15 aprile, quindi si ha a disposizione solo un mese di tempo.
Esclusione dalla base di computo - Il D.Lgs. n. 151/2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, al Titolo I, Capo I affronta il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità. Le novità hanno modificato in modo significativo i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della forza lavoro per l’applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette.
Sul punto, l’art. 4, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, individua i lavoratori che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, ricomprendendo tra questi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. L’esclusione trova conferma al capo IV decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Altro caso di esclusione dal calcolo della base di computo riguarda i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non computano i lavoratori ammessi al telelavoro, agli effetti della determinazione della quota di riserva.
Non sono da ricomprendervi, altresì, i lavoratori assunti con contratti di apprendistato.
Computabilità – Un’importante novità da tenere conto nell’ambito della computabilità nella quota di riserva, riguarda i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio. In particolare, la computabilità del lavoratore è subordinata:
• alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:
- di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento ovvero;
- di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero;
- di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica;
• all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
• all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.
Inoltre, rientrano nella quota di riserva – ai sensi dell’art. 34, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – i lavoratori somministrati con disabilità per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva. A tal fine, è necessario che la missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.
Compensazione automatica - L’articolo 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha sostituito il comma 8-ter, dell’art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedendo anche per i datori di lavoro pubblici la facoltà di avvalersi della compensazione in via automatica. Questi ultimi possono avvalersene unicamente con riferimento alle unità produttive della medesima regione. Pertanto, non è possibile la compensazione per unità produttive situate in regioni diverse. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà, devono trasmettere in via telematica a ciascuno degli uffici competenti il prospetto informativo, anche se rispetto all’ultimo prospetto inviato non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Richiesta di avviamento e prospetto – Infine, per effetto dell’articolo 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. Viceversa, decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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