2 marzo 2015

Conciliazione facoltativa. Nuovo adempimento per i datori

Invio ad hoc per indicare l’esito della conciliazione facoltativa: pena una sanzione dai 100 ai 500 euro per lavoratore

Autore: Redazione Fiscal Focus
La nuova conciliazione facoltativa presente nello schema di Decreto Legislativo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che partirà già dal prossimo 1° marzo 2015, all’art. 6, c. 3 nasconde un nuovo e pericoloso adempimento a carico dei datori di lavoro. Infatti, oltre alla comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto in caso di licenziamento, è prevista un’ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione. A tal fine, il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (Unificato Lav) è conseguentemente riformulato.

Attenzione: in caso di omissione il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

A sottolineare la novità negativa è il presidente del CNO dei CdL, Marina Calderone, la quale afferma che “la doppia comunicazione è un vulnus presente in un decreto scritto peraltro con grande attenzione. In un momento in cui si cerca di semplificare, la norma fa un deciso passo indietro. Sarebbe infatti sufficiente mettere in grado le commissioni interessate di comunicare le conciliazioni concluse per riuscire a individuare per differenza quelle non concluse”.

Positive sono state, invece, le valutazione sulla novità presente all’art. 1, c. 2 del D.L. in commento, che prevede l’applicazione del contratto a tutele crescenti anche nei casi di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Conciliazione facoltativa – In caso di licenziamento dei lavoratori, e al fine di evitare il giudizio, l’art. 6, c. 1 del suddetto Decreto Legislativo ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità.

L’importo sarà erogato mediante assegno circolare. L’accettazione comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy