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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 1/2015, ha chiarito che le agenzie di somministrazione possono applicare l’art. 7 della L. n. 604/1966 concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo,
nell’ipotesi di licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.
(prezzi IVA esclusa)