Stop alle domande cartacee volte a ottenere il congedo parentale riferite ai periodi tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino (oppure tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato). Infatti, dal 14 settembre p.v. l’INPS accetterà solamente le domande trasmesse in via telematica; in ogni caso, sino a domenica prossima varranno le tradizionali modalità d’invio.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 5626 di ieri.
Congedo parentale – Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di congedo parentale. In particolare, è stato concesso ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. L’estensione è concessa nel periodo “25 giugno - 31 dicembre 2015”.
Inoltre, è stato previsto che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche qui l’estensione è limitata al periodo “25 giugno – 31 dicembre 2015”.
La domanda - Considerato che il Decreto Legislativo in trattazione non ha previsto un periodo di vacatio legis, in quanto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2015), la domanda poteva essere inoltrata anche in maniera cartacea utilizzando il mod. “AST/FAC COD. SR23”, disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it), nella sezione “Modulistica”.
A mettere la parola fine al periodo di inoltro tradizionale ci ha pensato lo stesso Istituto previdenziale, disponendo – a decorrere dal 14 settembre 2015 – l’invio esclusivamente telematico. Di conseguenza, la domanda volta ad ottenere il congedo parentale per figli in età compresa tra gli 8 e i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, potrà ancora essere inviata in maniera cartacea sino al 13 settembre p.v.
Al riguardo, si ricorda che l’invio telematico è già operativo per i genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni.
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