Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Si amplia l’indennità di maternità/paternità. Infatti, a seguito della sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, le lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto ai cinque mesi di maternità (fermo restando i limiti di età del minore anche in caso di adozione), e non di tre mesi come previsto dalla legge. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 1785/2013.
La sentenza – La rettifica deriva dalla sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, in cui viene dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutelae sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui, relativamente allelavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbianoadottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per unperiodo di tre mesi anziché di cinque mesi”. Con tale decisione, la Corte ha voluto dare maggiore rilievo alla necessità di un'adeguata assistenza al minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e che tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.
Soggetti interessati –Al riguardo, si rammenta che il congedo di maternità può essere richiesto: dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie per il bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età; in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta anche qualora il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
Campo di applicazione –Infine, la circolare dell’INPS specifica che tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla corte costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.