L’INPS, con il Messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015, ha fornito le modalità di presentazione della domanda di accesso al congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità, come da ultimo modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 80/2015. Tale dettato normativo, che modifica le disposizioni contenute nell’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), ridefinisce - in via sperimentale per il solo anno 2015 - il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale. Dal 25 giugno 2015, infatti, i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in
caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
In precedenza, invece, il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992) poteva essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.
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Congedo parentale per figli disabili. Invio domande (182 kB)
Congedo parentale per figli disabili. Invio domande - Lavoro & Previdenza N. 138-2015
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