22 luglio 2015

Congedo parentale. Sgravio contributivo a maglie larghe

Lo sgravio contributivo è esteso anche ai lavoratori iscritti all’Inpgi che sostituiscono personale in congedo

Autore: Redazione Fiscal Focus
I datori di lavoro che sostituiscono personale in congedo parentale con lavoratori iscritti all’Inpgi, possono ugualmente godere dello sgravio contributivo (50%). Quindi, all’Inpgi è attribuita la facoltà, entro i limiti normativamente previsti, di modulare con le proprie delibere, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, il contenuto delle disposizioni normative nelle materie indicate dal Legislatore.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 18/2015.

Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanzadi interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), concernente l’applicazione dello sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità.

In particolare, è stato chiesto se il suddetto beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’Inpgi, laddove vengano assunti in sostituzione di personale in congedo.

Sgravio contributivo – L’art. 4, co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) stabilisce che “nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto”.

Sul punto, il Ministero del Welfare tiene a precisare che lo sgravio contributivo in trattazione riguarda le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici o lavoratori subordinati in congedo fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento, ovvero per un periodo massimo di 12 mesi in caso di sostituzione di lavoratrici autonome di cui al Capo XI del suddetto Decreto.

La ratio della norma, come precisato dall’INPS nella circolare n. 136/2001, è quella di favorire il più possibile il ricorso all’istituto del congedo, trovando applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, nel rispetto del requisito dimensionale.

Inpgi – Ciò detto, il Ministero del Lavoro evidenzia che l’Inpgi è una fondazione avente personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 509/1994, nonché incaricata di pubbliche funzioni ex art. 38 Cost. L’istituto previdenziale, infatti, gestisce con regolamentazione autonoma, nell’ambito di un regime sostitutivo, tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie in favore dei giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti iscritti all’Ente medesimo, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Di conseguenza, l’Inpgi ha facoltà di adottare disposizioni regolamentari in autonomia, quali ad esempio quelle riguardanti i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, sempre che le medesime risultino finalizzate ad assicurare l’equilibrio del bilancio e siano sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti.

Risposta MLPS – La risposta al quesito su esposto è positiva. Il ministero del Lavoro, infatti, ritiene che la disposizione sugli sgravi contributivi di cui all’art. 4 co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 151/2001 trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’Inpgi, ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.
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