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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 25 di ieri, ha chiarito che anche la contrattazione collettiva di settore di secondo livello può intervenire a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Infatti, il D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. delle tutele a sostegno della maternità e paternità), all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”, e non alla contrattazione “nazionale”.
Il quesito – La CGIL, CISL e UIL hanno avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’art. 1, c. 339, della L. n. 228/2012.
Chiarimenti preliminari – In via preliminare il MLPS tiene a precisare che, a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro, come per esempio il D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro - in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione - il D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. delle tutele a sostegno della maternità e paternità), all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”. Nel suddetto decreto legislativo, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa a un determinato “settore produttivo”.
Risposta del M.L.P.S. – Sulla base di quanto appena affermato, stante l’assenza di un esplicito riferimento a livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi a una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello. L’interpretazione ministeriale, tra l’altro, trova fondamenta al comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.