13 ottobre 2011

Contenzioso amministrativo e giudiziario: nuove modalità di gestione

La strategia dell’INPS per arginare il proliferare dei ricorsi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - L’INPS, con la Circolare n. 132 dell’11 ottobre 2011, rende note le nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, finalizzate a prevenire e deflazionare il ricorso alle vie giudiziarie.
In particolare, allo scopo di ridurre i tempi ed i costi della gestione del contenzioso, tutti i ricorsi vanno trattati, innanzitutto, come istanze di autotutela e proposte ai Comitati competenti, soltanto nel caso in cui risulti impossibile l’adozione del provvedimento di autotutela. L’Istituto, inoltre, sottolinea l’importanza dell’utilizzo delle procedure informatiche per una più efficace gestione del contenzioso.

Considerata la rilevanza e la complessità del fenomeno del contenzioso, che rappresenta ad oggi una delle principali criticità per l’Istituto, nel corso della sperimentazione si è proceduto a monitorare i miglioramenti della gestione dello stesso a seguito dell’istituzione dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari.

L’ambito di osservazione ha ricompreso anche l’aspetto delle relazioni tra la suddetta UO, il personale di supporto alla funzione legale e gli Avvocati stessi e la definizione del ruolo delle altre UO - linee di prodotto/servizio della sede.
Contestualmente è stato analizzato lo stato delle diverse procedure informatiche di gestione del contenzioso, realizzate principalmente per una sempre più efficace interazione fra la fase amministrativa e quella giudiziaria.
La sperimentazione ha consentito di evidenziare ulteriori settori di ottimizzazione riferiti ai seguenti aspetti:
- semplificazione delle relazioni tra UO Gestione ricorsi ed Avvocature;
- gestione efficace e tempestiva dello strumento dell’autotutela e dell’eventuale ricorso amministrativo (principale soluzione alla criticità del contenzioso giudiziario) ;
- presidio e monitoraggio della fase di istruttoria del ricorso giudiziario, della costituzione in giudizio e dell’ottemperanza alla sentenza, nonché dell’azione amministrativa in pendenza di giudizio;
- corretta alimentazione degli applicativi gestionali dedicati al contenzioso;
- sviluppo formativo del personale amministrativo su conoscenze normative, operative e procedurali.

Da tutto ciò, emerge da un lato l’esigenza di rafforzare il presidio del contenzioso, dall’altro di introdurre, anche in questo ambito, un atteggiamento proattivo, che miri a prevenire e deflazionare il ricorso alle vie giudiziarie.

Unità organizzative a presidio del contenzioso - L’attuale Unità organizzativa “Gestione ricorsi amministrativi e giudiziari” viene scissa in due UO:
- unità organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi”, collocata in posizione di staff al Direttore della struttura;
- unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale.

Autotutela - Si ribadisce, infine, l’importanza che assume nel processo di gestione del contenzioso lo strumento dell’autotutela, ricorrendo al quale si pongono in essere gli opportuni filtri che correggono il provvedimento errato, evitando l’oneroso prosieguo amministrativo e riconoscendo immediatamente il diritto all’utente.

Gestione organizzativa ricorsi amministrativi - All’Unità organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” è affidato il compito di gestire tutti i provvedimenti di autotutela, sia quelli promossi d’ufficio dalle UO o dalle linee di prodotto/servizio che hanno emesso gli atti originari, sia quelli avviati a seguito delle istanze di riesame prodotte dall’utenza.
Sempre al fine di ridurre i tempi e i costi della gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, si ribadisce che tutti i ricorsi siano, innanzitutto, trattati come istanze di autotutela e proposti ai Comitati competenti solo in caso non sia possibile adottare il provvedimento di autotutela.
Il Regolamento per l’autotutela emanato con la Deliberazione n. 275 del 27/9/2006, infatti, prevede all’articolo 8 che “nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso un provvedimento, il Direttore centrale o il Direttore di Sede, ove rilevi elementi che comportino l’annullamento d’ufficio o la rettifica, ai sensi del presente regolamento, procede alla riforma dell’atto, salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato”.
La circolare esplicativa (n. 146/2006) specifica che il ricorso deve essere sottoposto alla decisione del competente Comitato, solo se già inserito all’ordine del giorno inviato congiuntamente all’avviso di convocazione della riunione in cui il medesimo ricorso dovrà essere deciso.

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