Premessa – Il nuovo impianto sanzionatorio previsto dal Jobs act (L. n. 78/2014) in caso di superamento del tetto massimo di assunzione con contratto a termine, pari al 20% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, si applica esclusivamente per le nuove assunzioni avvenute a decorrere dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014). A precisarlo è direttamente il Ministero del Lavoro in occasione del Forum Lavoro 2014, escludendo dalla tagliola i vecchi contratti a termine.
Assunzioni limitate – Il Jobs act, nel liberalizzare maggiormente il contratto a termine mediante l’introduzione dell’acausale per una durata massima di 36 mesi, introduce un limite all’assunzione di lavoratori mediante tale istituto. Infatti, viene imposto un limite numerico di assunzione con contratto a termine, pari al 20%, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Al riguardo, si tiene presente che per le realtà imprenditoriali più piccole, vale a dire le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, viene comunque concesso loro la possibilità di stipulare un contratto a termine.
Le sanzioni – In caso di sforamento del suddetto limite di assunzione (20%), le imprese saranno punite con una sanzione amministrativa, che sarà così articolata:
• 20% della retribuzione complessiva se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
• 50% della retribuzione complessiva se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
La deroga – Come precisato in premessa, il suddetto impianto sanzionatorio è operativo solo per i nuovi rapporti a termine (cioè quelli instaurati dal 21 marzo 2014); per quelli vecchi invece opera un regime transitorio. Infatti, lo sforamento dovuto a contratti a termine in essere può essere ricondotto nei limiti di legge entro il 31 dicembre 2014. Quindi, se per esempio un’azienda con 30 dipendenti ha oggi 8 dipendenti a termine, anziché 6, essa non sarà sanzionata per i rapporti a termine in eccesso. Tuttavia, l’azienda ha l’obbligo regolarizzare la propria posizione, ossia rientrare nella soglia prevista, entro il 31 dicembre 2014. Se ciò non avviene, la sanzione non scatta ugualmente per i vecchi contratti a termine in eccesso. Il Legislatore in tali casi, infatti, prevede solo l’impossibilità a stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando il datore di lavoro non rientri nel limite percentuale previsto.
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