19 aprile 2016

Contratti di solidarietà: ammesse le conversioni da part-time a full-time

Se il datore di lavoro rispetta la percentuale oraria media pattuita nell’accordo di solidarietà, può trasformare i lavoratori da part-time a full-time

Autore: redazione fiscal focus
Nell’ambito di un contratto di solidarietà, è ammissibile trasformare un rapporto di lavoro da full-time a part-time, o viceversa, la conversione non determina alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo stabilito. Quindi, il datore di lavoro può gestire i propri lavoratori purché non superi la percentuale oraria media pattuita nell’accordo. Viceversa, qualora le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 14/2016.

Il quesito - L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito al contratto di solidarietà difensivo, recentemente rivisitato dal D.Lgs. n. 148/2015.

In particolare, è stato chiesto di sapere se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza d’ incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

Contratti di solidarietà – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dalla lettura dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 che, nel disciplinare organicamente il sistema degli ammortizzatori sociali, individua il contratto di solidarietà quale specifica causale d’intervento d’integrazione salariale straordinario (CIGS), dettandone la relativa disciplina.

In particolare al comma 5 del summenzionato articolo viene espressamente chiarito che il contratto di solidarietà è stipulato sotto forma di contratti collettivi aziendali, in cui le parti stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Riduzione, questa, che non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà” fermo restando che “per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”.

In ogni caso, se il datore di lavoro lo ritiene necessario, può incrementare l’attività, tale da richiedere l’espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l’orario di lavoro ordinario. Pertanto, le parti hanno la possibilità di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga.

Sul punto, con D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033 è stato precisato che, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l’azienda ne dovrà dare comunicazione al Ministero del Lavoro e all’INPS, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Per quanto concerne il caso di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro part-time, il Decreto consente comunque l’applicazione della riduzione di orario qualora sia dimostrato il carattere strutturale del rapporto di lavoro nella preesistente organizzazione del lavoro. Pertanto, eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

Risposta MLPS – La risposta al quesito posto è positiva. Infatti, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato, è possibile dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni, non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.

In altri termini risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti.

Viceversa, qualora le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.
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