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Premessa – Dopo oltre cinque anni è stato finalmente rinnovato il contratto collettivo dei somministrati. L’intesa, raggiunta da Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro e i sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil.Temp@, costituirà ben presto la base del nuovo contratto collettivo per i lavoratori somministrati, previo vaglio degli organi decisionali delle parti sociali. Tra le novità più importanti va segnalata fin da ora l’eliminazione della regola, introdotta dal CCNL del 2008, che garantiva il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati che superavano alcuni tetti massimi di durata del rapporto di lavoro (36 o 42 mesi, secondo i casi). Ma vediamo nel dettaglio le altre novità.
Obiettivo - L'accordo mira a favorire un sistema competitivo in cui la flessibilità contrattata garantisca sicurezza e tutele per i lavoratori e maggiore competitività per il sistema. Il tutto puntando, come in passato, sul ruolo centrale che ha un sistema di welfare di settore tutto finanziato con risorse private e su una maggiore articolazione territoriale delle relazioni sindacali.
L’incentivo – Il nuovo accordo, che mira a favorire la stabilizzazione dei somministrati, prevede il riconoscimento di un incentivo di 750 euro l'anno (per un triennio massimo) in favore dell'agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che si tratti di una trasformazione da contratto a termine o che il rapporto nasca sin dall'inizio senza una scadenza. Le risorse per il pagamento dell'incentivo sono a carico degli enti bilaterali di settore, fino a copertura di mille assunzioni per ciascun anno solare.
Stabilizzazione – Resta invariata, invece, la regola della stabilizzazione solo per i lavoratori somministrati che hanno maturato alla data del 20 settembre 2012 almeno 24 mesi di lavoro continuativi o 30 mesi cumulativi. Inoltre, al fine di promuovere il lavoro stabile, è stato introdotto l’obbligo per i lavoratori utilizzati nell'ambito dello staff leasing di essere assunti mediante contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di sostituzione di altri lavoratori.
Clausola sociale – Altra novità importante da segnalare è la "clausola sociale", prevista per i casi di successione di un'Agenzia per il lavoro a un'altra negli appalti pubblici. In tali ipotesi, è stato previsto che l'Agenzia subentrante assuma tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i limiti posti dal bando. In particolare, in caso di ricorso alla cassa in deroga l'Agenzia dovrà integrare il trattamento economico del lavoratore fino al 100% della retribuzione; tale regola vale tuttavia solo qualora sia prevista anche per i dipendenti dell'utilizzatore.