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Premessa – A decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero) è stato introdotto un nuovo obbligo per l’instaurazione dei contratti a chiamata (c.d. “job on call”). In pratica, il datore di lavoro - per prestazioni non superiori a 30 giorni - deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione (o di un ciclo integrato di attività) e la durata del contratto, avvalendosi di modalità semplificate. Illustriamone le caratteristiche principali.
L’adempimento – Numerose sono state le istruzioni e chiarimenti in merito all’adempimento dell’obbligo comunicazionale. Innanzitutto, le comunicazioni devono essere effettuate usando il modello “Uni-Intermittente”, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all'interno di un periodo massimo di trenta giorni. Tale periodo, in particolare, riguarda l’attività effettiva che viene svolta e non il periodo complessivo. Ne consegue che, qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni di durata superiori a 30 giorni (continuativi o frazionati), occorrerà inoltrare più di una comunicazione. Nello specifico, due sono i canali principali d’invio: la posta elettronica, presso un indirizzo Pec che dovrà essere predisposto (intermittenti@lavoro.gov.it) oppure internet, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it. Tuttavia, rimane la possibilità di inviare un sms (unicamente per comunicare una prestazione da rendere non oltre 12 ore dalla comunicazione) a un numero e con le modalità tecniche che saranno indicate con un decreto ad hoc (per ora il numero da usare è 339-9942256). In caso di trasmissione del modello effettuata con modalità diverse da quelle appena specificate sarà considerata a tutti gli effetti non valida, quindi come non avvenuta, con conseguente applicazione delle sanzioni.
Modifiche o annullamento – Ricordiamo, inoltre, che la comunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui è resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell'inizio dell'attività. Tuttavia, la comunicazione può essere modificata o annullata con l'invio di una successiva comunicazione di rettifica, da effettuare sempre prima dell'inizio della postazione ovvero – nel caso in cui il lavoratore non si presenti – entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
La sanzione – Nel caso in cui non si rispetta l’obbligo comunicazionale, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, senza possibilità di applicare la più favorevole procedura della diffida prevista dal D.Lgs. n. 124/2004. Tuttavia, nel recente vademecum fornito dal MLPS il 22 aprile scorso, è stata concessa un’applicazione sanzionatoria più leggera; infatti, la sanzione trova applicazione con riferimento a ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro, per la quale risulti violato l'obbligo della comunicazione. Pertanto, il datore di lavoro che non abbia effettuato la comunicazione sarà punito con una sola sanzione per ciascun lavoratore, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta irregolare.