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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito importanti chiarimenti operativi in favore delle imprese che stipulano a partire dal 21 marzo 2014, o che alla stessa data hanno in corso, contratti di solidarietà, in merito alla richiesta della riduzione contributiva prevista con Decreto del 7 luglio 2014. In particolare, è stato chiarito che la riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
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