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Recentemente il Tribunale di Treviso (sentenza del 29 aprile 2011), chiamato a pronunciarsi in materia di somministrazione, ha affermato che l’insufficiente specificità dei motivi apposti a giustificazione di un contratto di lavoro a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione di manodopera non può determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il soggetto utilizzatore ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 276/2003.
A parere del Giudice, infatti, la sanzione prevista riguarda le irregolarità relative al contratto commerciale di somministrazione, senza alcun riferimento alla violazione delle disposizioni sul rapporto di lavoro.
L’art. 27, argomenta il Tribunale, è dettato in materia di somministrazione irregolare.
La norma stabilisce i vizi sostanziali del contratto commerciale e attribuisce al lavoratore l’azione per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore nei casi in cui il contratto di somministrazione sia stato concluso da un soggetto non autorizzato ovvero sia privo delle ragioni giustificative o sia stato stipulato nelle ipotesi espressamente vietate dalla legge.
Peraltro la netta dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa fa sì che l’utilizzatore rimanga al contrario terzo estraneo rispetto al rapporto formale di lavoro.
Invero, tra quest’ultimo e il lavoratore si instaura un rapporto di mero fatto.
Per il Tribunale, dalla posizione di terzietà dell’utilizzatore nei confronti del contratto di lavoro deriva che le patologie che ineriscono al rapporto tra l’agenzia e il lavoratore (quali ad esempio la mancata specificazione dei motivi del ricorso a tale figura contrattuale) possano essere contestate dal lavoratore solo all’agenzia, sua effettiva datrice di lavoro.
Infatti il campo di applicazione del rimedio previsto all’art. 27, relativo ai difetti del contratto commerciale di somministrazione, non può estendersi al contratto di lavoro.