10 ottobre 2012

Contratto di solidarietà. Valido in caso di errore occasionale sull’orario

Il contratto di solidarietà non può essere disconosciuto se inavvertitamente l’azienda fa svolgere ai lavoratori alcune ore in più rispetto a quelle autorizzate
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 27/2012, ha stabilito che in presenza di un contratto di solidarietà difensivo sono ammessi incrementi di orario purché contemplati nelle clausole contrattuali e comunicati alla D.T.L. In tal caso, il datore di lavoro dovrà versare sia la retribuzione che i contributi dovuti per le ore effettivamente lavorate. Rimane fermo però che comportamenti fraudolenti, connessi a un’impropria utilizzazione delle risorse pubbliche da parte dell’azienda, configureranno condotte rilevanti sul piano penale.

Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello in merito alla riduzione dell’orario di lavoro, effettuata da imprese, rientranti nel campo di applicazione della CIGS (ex art. 1, D.L. n. 726/1984, come convertito dalla L. n. 863/1984), che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi. In particolare, viene chiesto quali siano le eventuali conseguenze sanzionatorie qualora l’azienda non rispetti l’accordo predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in relazione alle modalità di riduzione dell’orario, ovvero richieda al personale coinvolto l’espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato nel contratto stesso.

I contratti di solidarietà – Per rispondere al quesito posto occorre partire dall’art. 1, c. 1, del D.L. n. 726/1984, ai sensi del quale viene concesso il trattamento di integrazione salariale a operai ed impiegati appartenenti ad imprese industriali, che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà, stabilendo una riduzione dell’orario di lavoro volta a evitare, in tutto o in parte, “la riduzione ovvero la dichiarazione di esuberanza del personale”. In particolare, “il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà”. Tuttavia è possibile che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale superiore al 60%, e altri con una riduzione inferiore; fermo restando che essa deve in ogni caso rispettare, nella media, il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. In tal caso, l’azienda interessata ha l’onere di comunicare al competente Ufficio di questa Amministrazione l’intervenuta variazione di orario. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda. Quali sono le conseguenze del superamento dell’orario concordato nell’ipotesi di mancata previsione in sede contrattuale?

La risposta del MLPS – Secondo il Ministero del Lavoro, tenuto conto del fatto che la disposizione normativa impone la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà nella sola ipotesi di un’ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro concordato, in quanto ciò va a determinare un aggravio di spesa pubblica, ritiene che nell’ipotesi inversa tale obbligo non sussiste. Inoltre, premesso che la riduzione media percentuale deve rispettare quella programmata e conseguentemente autorizzata, va tenuto presente che trattandosi di una media su un arco temporale non superiore al mese, potrebbe verificarsi l’ipotesi di una minore riduzione di ore lavorate rispetto a quelle previste. Ciò non inficia la validità del contratto di solidarietà e in tal caso il datore di lavoro sarà comunque tenuto a rispettare le regole per la corretta applicazione delle modalità di variazione oraria e a contabilizzare e registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori, comprese quelle in eccedenza rispetto a quanto autorizzato. Pertanto, per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di: versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore; comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavoro prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.

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